1 ,_7_L_a~p ~o_s_ ta____________ Un lettore scrive chiedendo chiarimenti sulla liquidazione delle operazioni di compravendita dei titoli azionari. 60 Caratteristica peculiare delle transazioni aventi per oggetto titol i, azionari è la negoziazione a termine.' Il contratto a termine, com'è noto, prevede una particolare esecuzione differita, nel senso che l'operazione stipulata oggi avrà esecuzione, per quanto concerne la consegna dei titoli e la corresponsione del relativo controvalore, in un successivo momento predeterminato . Connotato fondamentale del contratto di borsa è che il momento dell 'esecuzione non è liberamente scelto dalle parti contraenti, ma è imposto dallo schema di negoziazione del mercato, che prevede un 'identica unica scadenza per tutti i contratti conclusi entro un certo periodo di tempo. Da ciò ne consegue l'omogeneità di tutti i contratti che si riferiscono ad uno stesso termine, in modo che negoziazioni di segno contrario per uno stesso titolo o per il medesimo termine siano perfettamente compensabili al momento della liquidazione. Dato il carattere delle nostre Borse Valori, sottoposte a regolamentazione pubblica, i termini tipici di scadenza dei contratti a termine sono fissati annualmente in un apposito calendario stabilito dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Il giorno della liquidazione del contratto è pertanto stabilito dal calendario borsistico e cade, solitamente , l'ultimo giorno lavorativo del mese solare, il quale - va notato - non coincide con il mese borsistico: quest'ultimo ha termine, di fatto , con il giorno dei riporti , che di regola cade intorno alla metà del mese solare e che costituisce una linea di demarcazione ai fini del perfezionamento dei contratti. Si contratta infatti «per fine corrente » - ossia per liquidazione alla fine del mese in cui è avvenuta la stipulazione - sino al giorno dei riporti compreso , «per fine prossimo » - ossia per consegna e pagamento alla liquidazione del mese successivo - dal primo giorno di borsa seguente a quello dei riporti. Ciò premesso, appare ovvio che le operazioni di compravendita di titoli azionari effettuate tramite banca siano regolate , per quanto riguarda le valute applicate agli addebiti o agli accrediti del controvalore dei titoli acquistati o venduti , con riferimento alla data di liquidazione di Borsa. Rispetto a tale data, cioè, la banca applicherà valuta «contanti ,,: agli addebiti verrà attribuita infatti quella del giorno di liquidazione, agli accrediti quella del giorno successivo. Il criterio utilizzato è pertanto identi-