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Un lettore scrive chiedendo chiarimenti sulla liquidazione delle operazioni di compravendita dei titoli azionari.

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Caratteristica peculiare delle transazioni
aventi per oggetto titol i, azionari è la negoziazione a termine.'
Il contratto a termine, com'è noto, prevede una particolare esecuzione differita, nel senso che l'operazione stipulata
oggi avrà esecuzione, per quanto concerne la consegna dei titoli e la corresponsione del relativo controvalore, in un
successivo momento predeterminato .
Connotato fondamentale del contratto
di borsa è che il momento dell 'esecuzione non è liberamente scelto dalle
parti contraenti, ma è imposto dallo
schema di negoziazione del mercato,
che prevede un 'identica unica scadenza per tutti i contratti conclusi entro un
certo periodo di tempo. Da ciò ne consegue l'omogeneità di tutti i contratti
che si riferiscono ad uno stesso termine, in modo che negoziazioni di segno
contrario per uno stesso titolo o per il
medesimo termine siano perfettamente
compensabili al momento della liquidazione.
Dato il carattere delle nostre Borse Valori, sottoposte a regolamentazione

pubblica, i termini tipici di scadenza dei
contratti a termine sono fissati annualmente in un apposito calendario stabilito dalla Commissione Nazionale per le
Società e la Borsa (CONSOB).
Il giorno della liquidazione del contratto
è pertanto stabilito dal calendario borsistico e cade, solitamente , l'ultimo giorno lavorativo del mese solare, il quale
- va notato - non coincide con il mese borsistico: quest'ultimo ha termine,
di fatto , con il giorno dei riporti , che di
regola cade intorno alla metà del mese
solare e che costituisce una linea di demarcazione ai fini del perfezionamento
dei contratti. Si contratta infatti «per fine
corrente » - ossia per liquidazione alla
fine del mese in cui è avvenuta la stipulazione - sino al giorno dei riporti compreso , «per fine prossimo » - ossia
per consegna e pagamento alla liquidazione del mese successivo - dal primo
giorno di borsa seguente a quello dei
riporti.
Ciò premesso, appare ovvio che le
operazioni di compravendita di titoli
azionari effettuate tramite banca siano
regolate , per quanto riguarda le valute
applicate agli addebiti o agli accrediti
del controvalore dei titoli acquistati o
venduti , con riferimento alla data di liquidazione di Borsa. Rispetto a tale data, cioè, la banca applicherà valuta
«contanti ,,: agli addebiti verrà attribuita
infatti quella del giorno di liquidazione,
agli accrediti quella del giorno successivo. Il criterio utilizzato è pertanto identi-