SESTA PARTE DEL CONCORDATO. I. Ministeriale che in occasione di aggiusto di rate dà la norma per la divisione della rendita dì un beneficio. Napoli 2i Gennajo i832. AL VESCOVO DI ARIANO PRESIDENTE DELL’ AMMINISTRAZIONE DIOCESANA. ^Rispondendo al suo rapporto de’ 27 Dicembre prossimo passato sulla quistione surta tra cotesta Amministrazione Diocesana ed il Regio Procuratore presso la medesima relativamente alla Circolare de’ 29 Febbraio i83o sugli aggiusti di rate, sono a dire a V. S. Illustrissima e Reverendissima , che secondo il principio fissato nella detta Circolare, in occasione di aggiusti di rate sulla rendita di un Beneficio, si debbono mettere a calcolo tutt’ i maturi di tale rendita, che appartengono a diverse, o alla stessa annata, per dividersi poi la intera somma , secondo il numero dei giorni del godimento, e della vacanza del Beneficio dal 1 gennajo al 3i dicembre di ciascun anno. Ciò posto si supponga, che al 1 di Ottobre vachi un beneficio , la di cui rendita matura tutta intera aP 31 Agosto e che al 1 Dicembre venga riprovveduto il Beneficio, allora agli eredi del primo titolare spetterà tutta 1’ annata di rendita maturata al 3i Agosto più un mese della nuova rendita cominciata a decorrere al i di Settembre, la rata di due mesi di questa stessa rendita novella al-1 Amministrazione Diocesana, e dal possesso la rendita stessa cede a favore del nuovo Titolare. Il Ministro Segretario di Stato delle Finanze , mterinamente incaricato del Portafoglio degli Affari Ecclesiastici Marchese d’Andrea.