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titulas, 'vere ne justus alter a mutuo contractas occurrat, quorum benefìcio , quod quaerit lucrum , omnis labis expers , &• immune reddatur .
      Si voleva allora specialmente dal Marchese MafFei persuadere al mondo, che sempre in qualunque imprestito di danaro che non fosse fatto ai poveri vi concorressero non uno solo, ma più titoli, e che qualunque imprestito potesse vestire la forma di molti altri leciti contratti nominati ed innominati, e che tutte queste cause prese anche insieme , e confusamente potessero giustificare il frutto, come si è veduto.. Questa erronea opinione , che in questo libro è stata a parte a parte confutata, è quella , che si condanna nella prima metà del articolo deirenciclica ora recitato. E nell’altra metà con ammirabile sapienza si allude al caso già da noi esaminato di un bisognoso , che non abbia nè industria, nè proprietà, col quale per conseguenza non può farsi, che il solo semplice contratto di mutuo. Questa è la sostanza di quella enciclica, in cui altro ora non resta ad ossérvarsi al nostro proposito, che due sole cose . Una è, che il dottissimo Pontefice , che aveva veduto con qual calore si agitava questa disputà dai due contrarj partiti ammonisce tutti, che conviene astenersi dagli estremi , che sempre sono viziosi . Etenim alìqui tanta severitate de iis rebus judicant, ut quam-libet utilitatem ex pecunia desumptam, accusent, tamquam illicitam, & cum usura conjunctam ; contra 'vero nonnulli indulgentes adeo, remissi-que sunt, ut quodcumque emolumentum ab usuree turpitudine liberttm existiment. £ conclude poi,