45 fìflare alcuni principi generali, che fono imporranti fsimi per trattare con luffìciente chiarezza il foggetto, che abbiamo tra mano, cioè : 1. Che è lecito ai Popoli Amici e Neutrali di feguitare in tutta la fua eftenfione il loro folito commercio, e che V unica Legge reftrittiva della lor libertà, fe pure fi può dir tale, in tempo di Guerra, è quella di ofTer-vare nel lor contegno una perfetta imparzialità . 2. Che i Popoli Belligeranti non ottante pottono impedire il Commercio che i Neutrali fanno co’loro Nemici fino a quel fe-gno, che etti credono etter neccttkrio alla loro naturai difefa. 3. Che le rettrizioni, che i Popoli in Guerra hanno fatto aU’efercizio di quetto diritto contentandofi d’impedire il Commercio d'alcuni generi, e non degli altri anche quando la necessità della lor difefa lo efigerebbe, fon dovute alle loro convenzioni fpontanee. 4. Che per confeguenza quelle Merci che fi chiamano vietate, 0 di contrabbando in tempo