Delle Leggi. Lib. XXVI. Cab. XIV. ro$ tono il Matrimonio fra il cognato, e la cognata ; mentre tali Matrimonj fono vietati preflfo altre nazioni . Nell’Indie vi ha una ragione d’ammettere fiffatti Matrimonj molto naturale. Il zio vi è confiderato come il padre, ed è tenuto a mantenere, e a dare flabiiimento ^Tuoi nipoti, non altrimenti ch’cflìfof-fero Tuoi figliuoli : nafee quello dai carattere di quello popolo buono di per le, e pieno di umanità. Da quella legge, o fia tifo né flato prodotto un altro; le un marito ha perduta la moglie, ne fpofa fempre la forella (/): cofa naturaliflìma; avvegnaché divenga la nuova fpofa madre de’figliuoli di fua forella, e non vi li danno per ciò ingiufle matrigne. CAPITOLO XV. "Non doverjt regolare co princìpi del diritto politico le cofe, che dipendono da principi fai diritto civile. (£*Iccome gli uomini hanno rinunziato alla naturalo) le indipendenza loro per vivere fotto le leggi politiche, così hanno rinunziato alla naturai comunanza de’beni per vìvere fotto le leggi civili. Quelle prime leggi acquiftarotio a’medefimi la libertà, e le feconde la proprietà. Non bifogna decidere colle leggi della libertà, la quale, come dicemmo, altro non é, che l’impero della città, quello che dee eifere foltanto decifo dalle leggi riguardanti la proprietà. E’un paralogifmo l’aiTerire, che il bene privato dee cedere al ben pubblico (a). Ciò non ac- CI) Lettere edificanti, Raccolta 14. pag. 403. (a) Non fo che intendafi il Signor di MONTESQUIEU in quello luogo per paralogifmo; ma certamente non è tale 1* affermare, che il ben privato dee cedere al ben pubblico, eh* è quanto dire , che nel cafo d* una collufione fra il bene privato , cd il ben pubblico , forz’