DELLE MAtfERti. Ut Tramenio, Le «litiche leggi Romane intorno a tal materia a vean lolo per oggetto la profcr ¡rione del celibato , p. 3. p. »4. Non potea farlene 'nell* antica Roma fé non in un* aifemblea del popolo : per. chè, t. j. p. fa4. Perchè le leggi Romane accordavano d*eleggerli per teilamenco quell’erede, che fi giudicaíTe a propolito , mal grado tutte le precauzioni , che fi erano prelè per impedire , che i beni d’ una famiglia non paflaflero in un’altra % ivi. L* indefinita facoltà di Celiare fu fatale in Roma , f. 4. p. 115. Perchè, quando fi cefsd di farli nelle af-femblee del popolo, bifognalfe chiamarvi cinque te-ftinaon;, t 3. p. ixt. Tette le le^gi Romane intor-no « tal materia derivano dalia vendita , che un tempo faceva il teitacore di fua figlia , a colui che illituiva erède, ivi. Perchè la facoltà di tefiare fof-fe tolta a*lordi, Venutoli , ed a* prodighi , f* j. p. ivi. Perchè i figliuoli di famiglia non ne potelTe-rp fare neppure col beneplacito del padre loro, fot. tó la cui poteftà fi trovavano, ivi. Perchè fottopo-ili pretfo i Romani a maggiori formalità « che pref* fa gli altri popoli, Ivi. Perchè con ce puto in termi? «i imparativi , toni. 3. p. 1*7. Perchè quel del (pa. dre folle nullo qnando il figlio era preterito ; e va. lido quando io folle la figliuola, ivi . I parenti dei defunto eran tenuti un tempo io Frana« a farne uno in liia vece, quando non avelie iellata in favor della Chinili, /, 3. p. ti6. ía Roa» erano efguiti que’de1 Suicidi, t. 3. p. rjr* Tefiamer.to in procinftu , Che fìa ? non dee coufou-derfi col Teftamento militare , tom. 3. pu¿. ìtj ( Hot a i ). Te flamen tu militari. Quando, da chi, e perchè folle ftabilito, t. i»j. Teflamento per aès, & librarti. Che foifir, tt ip, n$, (mal). Teflimonj. Perchè ve ne vogliati due par far condannate un reo , r. *, p j Perchè il numero di quelli , che fon richiedi dati» leggi Romane per afliite-re alla formazione d‘ un Teíamenco , folle filTata a cinque , t, 3. p. uà. Nelle leggi barbare , oìtra la Salica, i teftimonj formavano uha prova negativa completa, giurando, che l’acculato non era col-