IO §. 14. Il primo Canone sarà. Che la Manifattura, in grazia della quale fi pensa di apporre dei Vincoli al libero Commercio dei Generi greggi di fitto im-piego, abbia una confidenza certa e non equivoca nel Paefie. Effondo il Vincolo una reflazione certa alla naturale libertà, non meno certo deve edere il soggetto, che ha fatto determinare la Poterà Pubblica alla reflazione. Per quello alcune Manifatture accidentali, che riconoscono per solo appoggio la Moda ed il capriccio palleggierò delle Classi più deboli e più variabili, una Guerra non durevole fra due Paesi naturalmente fra di se commercianti, fi dovranno lasciare al loro naturale deflino . §. 15. Il Secondo. Che la Manifattura fia d’ una vaftità tale da farne fperare un vantaggio fenfibile, degno dell'attenzione del Governo e di vincolare la Proprietà. §. 16.