2 DELLAIMMUNITA’ quella materia. Era ella tutta regolata per le Leggi Imperiali , di cui fei fe ne trovano ftabilite nel Corpo Civile di Giuftmiano Imperatore . confa. Nella prima ftatuirono Arcadio, e Onorio del 397., che i Giudei impu-*d Etcì. I. tat| di delitto , o aggravati da debiti , che fingendo volerli far Criftia-W'- ni fi fai vano nelle Chiefe, non fiano affiorati , fe non pagano prima tutti i debiti, e non moftrano la loro innocenza. Dopo quella legge il medefimo Onorio con Teodofio del 414. ftatui-eod.l. fideli. rono generaimente, che non folTe lecito ad alcuno levar di Chiefa quelli , che in erta fi falvano in pena a’ contraffacenti di delitto di lefa Maeftà. Ma l’anno 432. Io flelfo Teodofio con Valentiniano ordinarono , che fe alcun fervo fuggilfe in Chiefa con arme , ne folTe data notizia al pa-vus drone, e facoltà di eftraerlo di là , eziandio per forza ; nel che fare , fe refifleflè combattendo, e combattendo folTe melfo a morte, il padrone fi riputafle fenza colpa . Marziano poi nel 451. proibì ogni forte di fedizione , e tumulti nelle Chiefe , ed altri venerabili luoghi in pena dell’ ultimo fupplizio . E , , .. del 466. 1’ Imperator Leone fotto la medefima pena ordinò, che in qua-eci^mus'.m~ lunque luogo, eccetto che nella Città Regia, dove, effendo egli di pre-fenza , poteva dar regola in ogni particolare accidente , fenza farne legge;. ma in ogni altro luogo i debitori non poteffero effere eftràtti fuori toi. Lprn~ di Chiefa , o de’ termini di quella, dalle leggi flatuiti ; reflando però [enti. in Chiefa dovelfero render conto, o per fe Ite Ili, o per proccuratore de’ loro debiti al Magiftrato , il quale dovelfe far conveniente giuftizia . Liberti. Ma i. fervi, o Liberi, ricevuto il facramento del perdono , follerò in breve tempo reflituiti a’ padroni ; dando inoltre diverfe regole da of-fervarfi , acciò i creditori non rimaneflèro defraudati per eiferfi il debitore falvato in Chiefa. Finalmente , quanto a' delinquenti , Giuftiniano Imperatore 1’ anno Auth de $36. (come per provvifione ordinaria, ed in quei tempi offervata) com-. " mette , che fiano tratti di Chiefa gli Omicidi , Adulteri , e Rapitori di princ.coll-ì. Vergini, ed altra fimil forte di delinquenti, foggiungendo per ragione , che i Tempj non debbono fervire di difefa degli offenfori , ma bensì degli offefi. Più cofe notabili da quelle leggi chiaramente rifiatano : I. . Che gli Ecclefiaftici in quei tempi non penfarono, che appartenerti: a loro far Coflituzioni i materia di franchigia delle Chiefe , e però non ne fecero alcuna , ma {limando, che al Principe ciò fpettaffe , da lui ricevevano le leggi; aggiungendo a ciò per conferma, che del 399. in un Concilio generale dell’ Africa furono mandati Epigognio , e Vincenzo Vefcovi a fupplicare Onorio Imperatore , che concedeffe la grazia di franchigia per quei delinquenti, che fi falcavano nelle Chiefe Africane. II. Che di tal franchigia non folo non fe ne parlò mentre gl’ Imperatori. furono Gentili, ma neppure per il corfo di cento anni dopo, che furono Criftiani , non eftèndovi di ciò legge veruna nè di Coflantino , nè de’tuoi figli., nè di fei altri Criftiani Imperatori a loro fucceffi fino ad Arcadio . Di quello manifeftiffima fi è la caufa, perchè fe gl’ Imperatori di quei tempi noti ammettevano pubblici delinquenti, di qualfivo-glia forte in verun- cafo ; non è ragionevolmente poffibile ,. che li pro-teggeffero in luogo, facro contro la giuftizia , in cui. non gli. concedevano' Eelm. eaf». jn caf0, alcuno' ricoverarli.. Si deve quello tanto più tenere per fermo , «e '■xcept. quant0. j Canonifti medefimi afferifcono non. poter falvarfi in CMe-fa colui , al quale 1’ ingreffo in Chiefa è vietato .. La ftoria è chiara , che