Di Lodovico Antonio Muratori. 5^ CAPITOLO ULTIMO. Vfizìo de’ Mediatori delle Paci quanto difficile. tìbbligazione d'effi . Narrativa del Fatto quando è, 0 non .è neceffiaria. Efempio di .due fatti controverft . Difònore di chi non vuol fottometterfi .alle Leggi della Giuflizia } e .condurft a una giujìa Pace. I. T7' Qui cade in .acconcio il replicare, che .tutti non Tono atti ad «fière \ «Giùdici privati, e Mediatori di Pace. Un giudizio non volgare,una fingolar prudenza, « deftrezza « neceffaria in chi ha da trattar le Paci, in chi hà da condurre non colla forza/ come fa per l’ordinario la Curia, ma .colla dolcezza, ed amorevolezza i litiganti alla concordia , e in chi ha da Panare con rimedj piacevoli gli animij più ipeffo febbricitanti per la fuperbia propria , che alterati dall altrui mg milizia. Appreffo di gran lunga parmi più difficile il minifterio di quelli Giudici privati, «che «quello de’pubblici . Gli ultimi altro non hanno da fare ¡(anzi operare altrimenti non poffono) che giudicare , e profferir la fentenza fecondo le -co-fe allegate, e provate dalle parti .: e tutto il pelò di quelle pruove , ed allegazioni tocca alle parti, e ai loro avvocati. Ma i primi Giudici, voglio dire i Mezzani delle Paci, oltre al dover giudicare giufta le cofe allegate, e provate, debbono ancora «fière avvocati • .e bene fpeffo non poìfo-no dar la fentenza rigonfia, «e «conforme alle Pruove ^-altrimenti non verrebbe lor fatto di .compor molte difcordie, per elfere pochi coloro,! quali vogliano pienamente foddisfare ad altrui ne’privati «aggiuftamenti, che fono per lo più volontari, e non forzati, .Senza che i Mediatori oltre al non potere , nè .dover’tifare .tutte le innumerabili cautele -, e fottigliezze de’ Curiali., debbono talvolta prendere il faggio configlio di venire alle Paci fenza hen liquidare il Tatto , e fenza la fua narrazione , troncando il privato proceffo, « diffimulando certe Pruove, che poffono riufcir ver-gognofe, e gravi ad alcuno , maflimamente ove fi mifchia 1’ Onor delle Donne. Hanno ancora per lo più da .ajutar la parte del delinquente , e del debitore, ri col fare apparir minore il Tuo debito, il fuo delitto , la fua vergogna, e sì proccurando che i’aecufatore, o creditore s’appaghi di moderate foddisfazioni. 2. Ma nel favoreggiare all’una delle partì , faggiamente fogliono elfi guardarfi, che ciò non ridondi in carico, e pregiudizio dell’Onore dell’altra. -Quando ci fia tal perìcolo, fi vuol da effi tenere la bilancia diritta, e puramente fentenziare fecondo il dovere , ftendendofi 1’ autorità del loro favore a quei cafi ., dove l’uno de’litigatori può rimettere all’altro 0 alquanto, o molto di quella pena, e vergogna, che dovrebbe egli pagare per cagion del fuo fallo, fenza che quella rimeffione , e piacevolezza pofia tornare in difonore, e danno di chi ha voluto ufarla. Perciò ottimo configlio de’Mediatori fuol’effere molte volte il non permettere, che fi mettano in ifcritto le riffe, e diflènfioni paliate , benché se ne fia fatto Ha il