Di Lodovico Antonio Muratori. ¿5 ferne altronde informati i Mediatori per applicarle a i varj caii, io putito non parlerò. Nè tampoco terrò io ragionamento de’ mezzi termini, degli ftratagemmi, e delle accorte maniere , che hanno fovente da ufare i faggi Miniliri delle Paci per troncar mille difficulta , che s’ intraverfano ah’ efecuzione del nobiliffimo loro difegno , e che fi fvegliano dall’ ambizione o cieca nel ravvederfi de’ falli, o indifcreta nel voler foddisfazioni, e vendicativa nell’ atto fteffo di voler perdonare . Troppo difficile , per non dire impoffibile, fi è ridur fotto precetti, e infegnar l’Arte di quelli, che communemente fi chiamano, Ripieghi. La prudenza fola ne’ cafi determinati, e fui fatto, ne può eifere la Maelìra. it. Chiuderemo dunque il ragionamento imprefo con dire : Che chiunque ricufa di ftabilire un Fatto difcordante, o di accettarlo ftabilito, fecondo le Regole finquì divifate , non dovrà da li innanzi annoverarli tra le per-fone d’ Onore, nè fra gli amanti della Giuitizia, ficcome quegli che non vuol fottometterfi a gli ordini, e alle Leggi determinate da i Principi,© da i faggi per mantenere il civile commerzio. E perchè può lagnarfi taluno d’ eifere aggravato in limile ftabilimento di Fatti, perocché in fua confidenza fapendo d’ eifere innocente, o d’ eifere fiato oltraggiato dall’ avverfario , non può per difetto di Pruove far apparire o F uno o 1’ altro, e per confeguente non può nè difendere fefteffo, nè trar dall’avverfario le convenevoli foddisfazioni : è da dirfi primieramente, eh’ egli ha più tofio da tollerar con pazienza cotefta fua difavventura, che voler dispregiare, db fordinare , o riformar le Leggi : il che o non è peffìbile , o non è dicevole, o farebbe di grave fconcerto alle Repubbliche. Ma in fecondo luogo è da porli mente, che 1’ innocenza, o la ricevuta ingiuria di chi fi lagna in tal guifa, o è palefe , o inceita, e dubbiofa. Quando fia palese, non farà a lui difficile il provarla, e potrà anche provarla dopo lo ftabilimento del Fatto, effendogli lecito il reclamare, ove poffa dimoftrar con ragioni fode, e con Pruove evidenti, ma non già con vane immaginazioni , e Pruove di poco momento, eh’ egli è, od era di fatto innocente , o che quell’ ingiuria gli è fiata veramente fatta. Quando poi refti dopo lo ftabilimento del Fatto incerta, e dubbiofa, o la fua innocenza, o f offefa ricevuta: non gli può correre verun pregiudizio . Perciocché non farà egli condannato come reo, ma bensì coftretto a purgare i Sofpetti, gl Indizj, e le prefunzioni contrarie col Giuramento, o colla negativa siorzata: il che non fidamente non gli é d’ aggravio, perchè s’ accorda colla fua cofcienza innocente, ma è un rimedio faciliffimo, e giufto. Per lo contrario benché non fi poifa provare 1’ offefa ricevuta , nondimeno fe i Mediatori per cagion di qualche Indizio, o Prefunzione cofirigneranno al fuddetto Giuramento, o alla negativa sforzata 1’ avveriàrio, ’dovrà 1’ accufatore pienamente contentarfi di una tal soddisfazione , effendo quella una pena leggieriffìma a gl’ innocenti, ma graviffìma a i colpevoli, i quali fon pOi moleftati da gl’ interni rimbrotti della loro cofoienza come fpergiuri, e bugiardi, e oltre a ciò s’ efpongono al pericolo d’ apparire lntrod. alle Paci Priva te. I an-