Capitolo IV. 8$ Tutto ciò fervir puotc a confutare anche lo Spinofa, che volendo avvanzare il proprio maeftro, e difenderlo, pone in fatto ; che nello flato di natura ogn* uno è libero dal giogo della religione; 1. a cau-fa della fua ignoranza : 2. a motivo della libertà, di cui ogni uno, che viene al mondo è riveilito: quafi che l’uomo non aveffe facoltà alcuna, che fervir potette a cavarlo dalla naturale ofcurità, in cui giace ne* primi anni dopo il fuo nafcerc ; e la ragione neifun argine poneffe al libero arbitrio fuo . Meritamente mai ferviti fono dalla propria ragione cotali uomini, che della fteffa in una così empia maniera abufano (a); nè voglion credere, che la libertà umana fiacir-^ Tra«.Teo-cofcritta da legge alcuna, in tempo che efli ogni e qualunque fre- x. no più facrolanto della fteffa formontano, e fprezzano (1). Non è prezzo dell* opra il perderfi più oltre a confutare una tal razza di « p ohi})* §. V. 2. Vi ha un’ altra divifione d’obbligazioni, in naturale, e fi divuìi civile. Grozio foftiene (¿), che per obbligazioni naturali alcune voi- in naturale, e te s’intendono quelle, che naturalmente fono buone, ed onefte dafarfi, Ì*Y'l9'Grùt quantunque veramente dovute non fiano. P. E. di adempiere intiera- jur bell. 1.n. mente a un legato, fenza dedur la Falcidia ( 2 ) ; di rendere benefizio c. xiv. §. 6, per benefizio . All’ incontro obbligazione civile egli chiama quella , che mo, non è già provenuto da imprudenza , o per difetto di penetrazione , ma da una infoiente opinione della loro pre-tefa fapienza . Vedali Bacco, de augra. fcientia. Lib. III. Cap. II. e Serm. fi-del. Cap. XVI. e Platon, de Legib. Lib. IX. fub fine. E. Giovan. d’ Efpagn. degli error. popo. Seil. I. Gap. VI. ( : ) La ragione fu cui Spinofa appoggia una cotale lùa empia dottrina , è quella : Se gli uomini , dice egli , foffero naturalmente /oggetti alle leggi divine ; o in vero fe le leggi divine foQero leggi naturali ; per qual motivo Iddio avrebbe trattato con gli uomini ? a che Jerviva di legarli con convenzioni , e giuramenti ? Ma le convenzioni, e i giuramenti tra gli uomini, e Iddio non hanno luogo , le non nella religione rivelata ; poiché l’uomo è in debito di praticare li doveri della religione naturale per quello folo, che Iddìo l’ha fatto un animai ragionevole *, ond’ è, che cade , e rovina del tutto la concisione del medefimo Spinofa : vai a dir che il diritto di Dio non ba cominciato fe non allora , che gli nomini obbligandofi a Dìo con una efpref-fa convenzione eP obbedirgli in ogni cofa , hanno rinunziato in certa maniera alla loro libertà naturale , e trasferito in Dio il loro diritto ; nella guifa ijleffa , che ciò fi pratica nelle focietà civili . Mentre per foftenere una sì alTurda propofizione convien neceflariamente fupponere , che nello dato di natura gli uomini non tengono la eliltenza loro da Iddio . ( 2 ) E' quella la quarta della eredità, che le leggi Romane affegnano all* erede \ di modo che fe li legati eccedono una tal quarta, l’erede non può edere obbligato a pagare il foprapiù. Vedi Dig. Lib. XXXV. Tit. IT. ad leg. Falcidiarti, e Daumat loix civiles dans leur ordre naturel II. P. Lib. IV. Tit. III. LaTre-belianica è la quarta, che vien accordata all’ erede gravato di Fideicommiifo . Convien dìflinguere in prò polito della deduzione di quelle due quarte l’error di fatto, e l’errore di jus. Il primo errore tutti gl’interpreti convengono, che ammette la ripetizione. Error fa8iquarta ex caufa fideicommijji non retenta, repe-titionem non impedii. Cod. Lib. VI. Cap. L. ad leg. Falcid. Poiché quantunque fi tratti della quarta Trebelianica, fii ha d applicar una tal lege anche alla Falcidia. Quanto all’error di diritto, quelli che foftengono che autorizzi a ripetere quel tanto, fi ha donato , ammettono 1 eccezione della Falcidia, fondati elfi lu la medefima legge, in cui efpreiTamente vien detto : Qjfin etiam fi jus t^noravent teff ut repetitio.