m Capìtolo VI. H enumerano li fanciulli ( i ), li fcemi, e li pazzi ( 2 ) ; avvegnaché ciafcuno di quelli non fa cofa ii faccia , effendo incapace di co-nofcere quello che veramente gli è avvantaggiofo, o nocivo: mentre è mancante dell’ufo della ragione, che intieramente neceflario, per dare un vero confenfo,. confiderafi-* Bifogna riflettere però, che gl’atti d’un infenfato, e pazzo invalidi non fono riputati , fe non negli accedi della follia : poiché nulla impedifce, che negli intervalli, che ha di lucido, non fi poffa validamente obbligare ( 3 ),* ficcome molto piu validi fono quegli atti, che avanti la pazzia ha ftipulati, e conchiufi. Se però quelli atti ricercano continuazione, fe fopraviene la pazzia qualor non fono ancora compiti * interrotti, e nulli fi dicono, fe almeno non vi ha fperanza, che fi rimetta in falute; poiché fe vi ha fperanza reflan fofpefi -foltanto (a)j (*) vedafiDig. celiando la quale egli fi dice civilmente morto del tutto. 1. 1. T. yi.de IV. Per quanto ai fanciulli, come alcuni di quelli Tianno il giudizio maturo, e l’ufo intiero della ragione acquiftano avanti degl’funt. altri, perciò circa gli llefli regola certa ilabilir non fi puote, onde Affare il tempo precifo, in cui ad effer capaci d’obbligarfi comincia’ 9 no . Convien adunque regolarli lopra un attento efame delia penetrazione, delle azioni, e dei diportamenti di ciafcun fanciullo: ficcome anche riportare fi deve alle leggi civili dello Stato, che prefìggono ordinariamente un termine piu o meno lungo, fecondo che il Legislatore ha ritrovato l’ingegno della nazione più o meno tardo (b). P. l’Ef- E. preffo gli Ebrei le promeffe d’un giovane, che aveva tredici an-ni, valide confideravanfi, e quelle d’una giovane, che ne aveva dodici (4). Ma come la gioventù, qualor ancora è in età da poterli deter- Ttneram violenti am quii cogi poffit ad pro-mittendum, vix concipi poteft in promijfts ove prolatis, non enim ut membra exterio-ra per violentiam poffunt trabi invita ad al ¿quid perpetrandum , fìc & yoces poffunt extorqueri invito, Metus duobus modis confederati poteft , ini fio quatenus accipitur prò fufpicione probabili deceptionis. Altera fpe-cies eft vehemens animi terror ortus ex intentato gravi malo, ni promiffum, autpa-61 um inire velimus. ( 1 ) Infani, & qui infanti* proximus eft non multum a furiofo diftant . Inft. Lib. III. T. XX. de inutilib. ftip. §. 9. ( 2 ) Furiofus nullum negotium gerere poteft, quia non intelligit quod agii. ( 3 ) La quiftione poi va in fapere , fe, in quefti intervalli, che fi riguardano come lucidi , 1* infenfato ricupera abbaftanza 1’ ufo della ragione per edere in iftato di giudicare , come ie non foffe mai fiato attaccato da follia . Ve-dafi in fimil proposito una Diflèrtazione del Tommafio intitoL De pr*fumptione furorit, ac dementi*. Ben fi è vero ancora, che gli atti antecedenti alla pazzia per la fopravegnenza della ftefla non s’ interrompono tanto dalle Romane leggi fi ftabilifce ancora. Nam neque te-ftamentum ré6ìe faSum, neque ullumaliud negotium re&e geftum , poftea furor inter-veniens perimit. InftifUt. Lib. II.T. XH. §. 1. Vedali anche Cod. Lib. VI. Tit. XXII. Qui teftam. facete poffunt. (4) Io tengo un ordine diverto da quello del Puffendorf, perchè mi è fem-brato più femplice, e naturale, ficcome anche è la mia divifione . Qui egli parla della ubriachezza, la qualee/Teii-do un accidente paffaggiero , non già permanente, edilonga durata, come la follia, e la fanciullezza, era conveniente d’ enunziarfi dopo la fanciullezza, ficcome facciamo noi per rimetter le co-fe nella fua naturale fituazione. Il Bar-beirac v’ ha rimediato anch’egli in quella ultima parte, ma non, nella prima.