Capitolo V. n §. IL Si conviene generalmente, che in tutte le convenzioni, eche c-on0a promefle, il promettente cede altrui il diritto eh* 'egli aveva fopra fecondo r Obbes una certa cofa : uopo è però qui efaminare in che confida quella ^fJ^aJtruì Cdel ceffione. fuo diritto. Obbes (a) pone per principio, conforme alle idee ch’egli s’era obbes de fatto dello flato di natura, che ciafcuno avendo naturalmente diritto Cive 1.n. §. j. fopra tutte le cofe , quello diritto neceifariamente produrrebbe una univerfal guerra di ciafcun contra tutti, la quale anzi che contribuire alla confervazione del genere umano, tenderebbe alla rovina, e diltruzione fua. La ragione però ordinando agli uomini di confervar-li, e in confeguenza di procurare la pace, ella preferive loro ancora di cedere, e abbandonare una parte di un tal diritto, ch’ogn’uno ha fopra tutte le cofe . Ora fi cede quello diritto in due maniere ; i. in rinunziando femplicemente, cioè a dire, attellando con conve-nienti fegni, che non fi vuole piu avere la libertà di fare la tale, o tal cofa , la quale avanti fi aveva piena potellà di fare : 2. ìn trasferendo il fuo diritto in altrui * vai a dire dichiarando con fegni appropriati a quello che accetta la ceffione, che fi coniente a non avere piu la libertà d’impedire, eh’elfo faccia una certa cofa, ficco-me avanti poteva opponervifi con pieno jus. Da tutto ciò apparifee, che, fecondo quello Autore, il trafporto del diritto confile in una femplice celfazione d’impedimento* cioè, che nello fiato di natura, allorché fi trasferire in alcuno il fuo diritto, non fi dà già a lui un nuovo diritto, ma altro non fi fa, che lafciarlo godere fenza oftacolo, e contraddizione di quel diritto ch’era allo ÌlelTo con noi comune, in fpogliandoci della libertà, che fi aveva d’opponerfi legittimamente all’ufo, e godimento del medefimo . Poiché egli ( 1’Obbes ) così la difeorre: quello che fi aveva, non può elfer concelfo, e donato * nello fiato di natura fi ha diritto a ogni cofa : pio il mutuo, e le tranfazioni. Ma tutto ciò prova foltanto che in certe obbligazioni vi ha un imito di promeflà gratuita, e di convenzione . A confiderai P atto di colui, che promette d’im-preitare, o che prefta attualmente lènza efigere alcun intereflè, non vi ha obbligazione reciproca, che vi rifponda ; mentre quegli , che riceve il danaro , non fi obbliga a nulla contribuire per 1 ufo, che ne farà ; e che è ciò appunto, in cui confitte la materia del con-tratto per parte d’ un tal creditore ; poiché elio creditore promette di lafciar il fuo danaro al debitore gratuitamente per un certo tempo o determinato, o indeterminato. Ma per quello che sra~ tintamente non dona il danaro impre-flato, da ciò ne fiegue, che il debitore deve impegnarli a renderlo ; lo che non fa, che rimetter le cofe nello fiato, in cui devon eflère, per non eftendere l’ob-bligazione del creditore al di là di quanto ha promelTo. La refiituzione del danaro in tal guifa preftato non procura al creditore alcuna utilità equivalente al fervizio, ch’egli ha fatto al debitore. Quanto ho detto appartiene del pari egualmente anche alle > in cui qualche cola fi rilancia del fuo diritto, non già tutto. Vedi Carmicael in notis ai riftretto de offic. homin. & civ. Lib. I. Cap. IX. §. 5* combattuto dal Barbeirac.