Capitolo V, $5 di non impedirlo nell’ ufo di tal Tuo potere, « di non fervirfi di quelle beftie, o di quelle altre cofe fenza il fuo afienfo , allora propriamente un tal potere acquifta forza di diritto t mentre ridicolo farebbe a voler dare il nome di jus a un potere, del quale non folle permeilo il farne ufo, avvegnaché tutti gli altri un jus eguale avellerò d’eliderlo, e contrattarlo. Convengo con Obbes, che naturalmente cìafcuno lia facoltà, ed arbitrio di fervirfi nei fuoi bifogni di tutte le inanimate creature, e d’ogni forta di beftie. Nulla ottante -quello potere, e quello jus, che impropriamente dir li voglia, non deve già efiere concepito ef-clufìvamente al potere, e al jus di tutti gli altri • ma fidamente come un jus vago, e indeterminato, che lafcia la libertà ad ogn’ altro d’adoprare le medelime xofe; vai a dire, che avanti lo ftabilimento della proprietà dei beni, niuno concepir fi deve come avente la fua porzione alfegnata in particolare, o come in diritto d’impadronirli di tutto ad el’clufione degli altri, L’eguaglianza naturale degli uomini tanto manco poi permetter puote , che tal uno s arroghi jus fopra le altrui perfone, ed azioni. Ond’é che niuno potrebbe pretendere a giufto titolo di governare gli altri fenza il confcnfo delli medefimi, o un qualche atto antecedente, che equi vaglia allo Hello, come mo-llrcremo a fuo luogo (#), ■(«) Lib. vi.c. §. IV. Per ifcoprire adunque in che confitta veramente la celilo-^ ^ confili* ne, e l’acquifizione d’un diritto, notar conviene, che vi fono alcu- />acquifizione , ni diritti, che riguardano le perfone , alcuni altri che riguardano le o la ce)¡'ione c? cofe. Si acquifta diritto fopra le perfone, qualor alcuno confente o ^tt^mo fuTe formalmente, o 'tacitamente, che fi abbia l’autorità di preferì vergi i perfine, che Jh ciò ch’egli deve fare, o non fare, o lafciar fare, obbligandofi di ¡e cofe. efeguire la volontà noftra, e dando a noi facoltà di caftigarlo, qualor a contravenirle venitte. Il diritto fopra le cofe è o originario, o derivato. L’originario diritto nafee qualor tutti gli altri rinunziano o efprelfamente, o tacitamente in noftro favore alle pretefe legittime, eh’eglino avevano egualmente con noi fopra l’ufo d’una colà. Quello originario diritto una volta elfendo ftabilito, fe fi viene a cedere ad un altro, etto acquifta un diritto, che derivato fi chiama ; vai a dire, che in lui fi trasferifee un titolo, a cui ragione alcuna non aveva, dei quale colui, che lo Trasferifee, era folo il legittimo pofleifore. .. Da tutto ciò apparifee con "quanto poca ragione Obbes (b) taccia, ( ) Ubifupra. confiftere il trafporto del jus, che s’ha fopra qualche cola* m una femplice ceffazione d’impedimento * avvegnaché vero è che come nello ftato di natura niente apparteneva a perfòna alcuna in propuo, così niuno goder poteva folo d’una cofa , fe non in calo che tutti gli altri rinunziattero ai jus , che avevano fu quella tal cola: ma quella idea negativa non efprime già la forza, e l’obbligazione che rifulta dalla ceftione d’un diritto, la quale propriamente confitte nei