❖( 4 )■$■ Regno di un fuperfluo aiTolutai^ente ncceiTàrio J La legge del 1764. credette mettere un4 ofta-colo agli abufi della eftrazione vietandola quan-do il prezzo crefceflè a trenta lire il feftiere. Si prefumette iìcuramente , che pptellè eilèr contrario all' intereffe generale , che il prezzo di ciucila derrata crefceile dippiù . |o non mi fermerò ora a difcutere iè quel prezzo fteflò troppo fi allontanale dal prezzo abituale della mano d' opera, e fe foflè conveniente di aumentare cosi rapidamente il momentaneo beneficio deJ proprietarj de' terreni a ipefc del commodo publicó , e forfè a rifchio di opporli a i ftabilimenti dell'indùftriaTal difcuffio-ne non entra nel mio propoiito y ma debbo mo-ftrare che il fine fteflò d’impedire che il prezzo de' grani in Francia non oltrepaftaflì le trenta lire non fi confeguiva affatto per mezzo deU la legge che proibiva l'eftrazione quando non 1* avene ecceduto . Il prezza de' grani dipende eftènziafmente dalla fiamma del fuperfluo che mantiene una fipecie di bilancia tra le forze ineguali de' compratori , e de venditori di tal derrata. Or nel principio di una ricolta quando, eflèndo la derrata per dovunque abbondante, non f\ può mai paragonare con una qualche regolarità la fiomma de' bifiògni , e la quantità, de' grani eh' efifte ; è poflìbile allora che fi faccia ufeir dal Regno una parte eflènziale del fuperfluo dell' annata lenza che il prezzo crefc^ al di fopra delle trenta lire? Ma a mifura che il confumo fa diminuir da per