4- f 8 )■$• che non fé n' eftraelfe ne* tempi dì generali fcaf-fezze» e *1 popolo crederebbe fubito che fi favo«* riilc tal commercio per fare arricchire il Filco . Non v* è mezzo badante d’allontanare tutt* i motivi di confufione dalle idee del popolo full* unico oggetto che occupa la fua mente ; il pane e 1 grano . D’ altra parte ogni eftrazione permeila col pagamento di alcuni diritti participerebbe neceifaria-mcnte degli inconvenienti generali della libera eftrazione , o di que' della proibizione. Una piccola impoiìzione non impedirebbe l’tt-fcita di quel grano che farebbe necelTàrio di con-fervare . Una coniìderevole impedirebbe in altri tempi l'eftrazion di quello che converrebbe vender fuori. Lo ftabilimento dunque di una impoiìzione non puà mettere al coverto da quegl* inconvenienti che accompagnano la proibizione, e la libertà collante. CAPO VII. Sul premio accordato per Í £¡Irazione de" Grani Legge dell' Inghilterra fu tal particolare . SOlo in Inghilterra fi accorda una rimunera-, zione determinara dalla legge a coloro che fanno ufcir grani allorché quella derrata giunge ad un certo prezzo. Il