#( 6 )# gran tempo avrebbero egualmente comperato a venticinque lire ie Y eftrazione foflfè ftata permeila prima : così la legge che ha meilo oftacolo a quella ufcita mentre che i grani correano a maggior prezzo di venti lire, diviene un danno reale pel Regno, poiché fa che manchi queldip-più di danaro che avrebbe ricevuto in ifcambio delle fue produzioni.' Quindi è che la determinazione di un prezzo per Y eftrazione è in ogni cafo una modificazio-ne foggctta ad alcuni inconvenienti, ■tr,—------ i ■ ,---- CAPO IV. Sulle modificazioni in ragione delle quantità , e de' luoghi . SI può fiilàre con una legge permanente il prezzo al quale farà permeila Teftrazione de’ grani > ma fol con un legge promulgata in ogni anno fi può modificar quefta ufcita colla (empii-ce limitazion de’ luoghi, e delle quantità . Una legge perpetua non potrebbe preferiver giammai che fi permetterà T eftrazione di tali quantità di grani per anno , o che farà libera nella tal parte del Regno , e vietata nella tal’ altrai menochè fe il legislatore folle il fegretario della Natura, e non prevedere 1’ effetto della varietà delle raccolte, e della incoftanza delle Ra- gioni CA-