4 Lettera „ do i paeiì , e formare per la loro unione „ un iìiìema adattato alle circoiìanze de’tem-„ pi, de5 luoghi , e delle perfone . Il codice „ de’ regolamenti nazionali, dev’ edere retati* „ vo alla diveriìtà del terreno , al clima , ,, alle produzioni , al carattere degli abitan-„ ti, alla natura , ed alla fpecie del gover-„ no, alle diveriè relazioni che lo Stato io, „ iliene co’ Tuoi vicini, all’ eftenfione del pae-» „ fe, alla maggiore , o minore facilità de* „ trafporti interni, o eilerni. “ 11 N. A. definifce così lo fpirito di legislazione. „ I fentimenti, i principj, le ville, „ che poifono diriggere, le attenzioni che de-vono avere, ed i mezzi che fono chiamati „ a mettere in opera i Legislatori , i Princi-„ pi, i loro Miniiìri, tutti quelli in una pa-„ rola, che a cagione de’loro impieghi hanno parte direttamente, o indirettamente co-,, sì alla formazione delle leggi , come alla „ loro elocuzione; allorché fi propongono di „ procurare il maggior bene di coloro che „ fono foggetti alla loro autorità , e di fa-„ vorire la popolazione, le Arti, le manifat-„ ture , ed il Commercio in quanto hanno correlazione all’ Agricoltura,. « Palla poi a darci della Legislazione que~ ila idea generale. „ La legislazione è l’arte „ di iludiare il genio , e 1’ indole de’ popoli „ p^r far sì ch’eifi ritrovino le leggi necef- fa-