4 IKTTiO DUZ 1 ON E. tempo di mezzo : quando per altro sì fatta alternativa di prezzo nafte foitanto dal femplice arbitrio della Piazza 3 non mai però per Legge del Principe, che anzi po-iitivamente il divieta . Ili. Altri (ottenevano, che poteva reftituire non nella ttefla fpezie i Zecchini ricevuti , perchè non v’ era fiata appetta quella particolar condizione; ma in altre buone valute , calcolate a quello fletto eftrinfeco ed arbitrario valore, al quale proporzionatamente le monete nobili correvano al tempo della prertanza , non mai a quello della reftituzione ; perchè in tal modo unicamente avrebbe potuto reftituire il giufto , foftanziale e adeguato valore. IV. Alcuni finalmente erano di parere, che nell5altro pet giuftizia tenuto fotte a reftituire fe non V equivalente detti Zecchini 300. che rapprefentano L. 6600. in ragione di L. 22. con qualunque altia moneta ragguagliata al valor eftrinfeco, ed arbitrario di quella Piazza al tempo detta reftituzione, non potendo Ti^ìo pretendere niente più di quanto aveva sborfato. Imprefìò egli, dicevano , L. 6600. ed altrettante appunto dovranno effergli redimite col Zecchino a L. 23. perchè niuno fi attiene in pratica , nella commi de5 Contratti , ad altro valore fuorché all’eftrinfeco ed arbitra ' rio della Piazza . Tale diverfità di pareri formò una lunga diatriba ; ma per quanto ognuno in foftener la propria opinione abbia addotte ragioni , fi feioife il congrefto 3 rimanendo tutti nel proprio fornimento. Tra quelli c era Teoimo , che la intendeva come quelli della feconda fchiera , cioè che il mutuatario fe non poteva reftituire li Zecchini 300. in ifpezie, perchè con un tal patto non fu accordata la reftituzione ; dovette almeno reftituire L equivalente foftanzial valore de5 mede-