x*x 4 a Anno 1573. confuti, decifv. 25. tom. 1. Pofteriormente poi nell’ Anno 1681. efaminata la materia da Giudice, e Miniftro , riferendo al Sovrano la giuftizia delle Derilioni del Senato di Monferrato , che aveva giudicato doverli V aumento della Moneta ancorché immaginaria , eipofe, diffamo, al Sovrano, effére fiata giufta la Ri-foluzione di detto Senato con una di lui Relazione per due volte impreffa fra le fue Confultazioni decifive, una nel Tom. 1. confuti. decifv. 138., e 1' altra nel Tom. 2. confiti. decifv. 33.: nella prima delle quali al n. 3. 4. 13. citando il detto fuo Trattato de Monetis fpiega fe medefimo, e non avuto riguardo ai Configli del Gatti, nè agli altri Autori da elio riportati nelle dette queftionl 5. e 6. riferifce per la Giuftizia doverfi f aumento della Moneta ancora immaginaria, e che li doveva riguardare il valore della Moneta antica, e ragguagliarlo al tempo delia contratta obbligazione. Quale Relazione fu comprovata dal pieno ConiigJio, e dal Sovrano , con avere avuto il fuo pieno effetto , ed efecuzio-ne, e con di più avere riconofciuta la verità, e giuftizia della medeiìma P ifteffa Comunità di Odalengo debitrice. ( 12 ) XVII. La caufa deli* errore, in cui per 1* infelicità dei tempi (13.) cadettero i primi Autori che fcriffero avanti il Secolo XV., e che furono ciecamente feguitati dai fuffeguenti, tanto nei termini della Moneta proporzionata nelle fue frazioni, quanto in que’ delia nuo-va Moneta immaginaria, con negare il così detto aumento , è fiato il Tefio male intefo , e tradotto di Ariftotile nel lìb. 5. cap. 8. dei Cofumi^ fecondo la divisone di Lambino, deturpandolo col fargli dire, che il valore delia Moneta dipenda unicamente dalia Legge , e niente dal Metallo che la compone, ciò che mai 1* ii-luftre Autore pensò di feri vere. XVIII. Tratta ivi il gran Filofofo la queftione accidentale della Giuftizia, fe il Taglione fia un Gius affolutamente; e dopo avere dimoftrato, che non fi puole dire un Gius fempiice, perchè in varii cali non concorre in elio una uguaglianza di proporzione, come richiede il Gius cofiitutivo delia civile focietà, cioè, le comunicazioni dei contratti, e delle permute ; paffa indi a’ dimo- ftra- (1*. ) Come fi ha in fine delia detta confult. dveifiv. 138. *om. 1. s Refolutio » hacc fuit comprobata in pieno Confitto fuumque plenarium effeftum confecuta eft, a-i> cquieicentibus, & bonam fidem agnofeentibus ip/ìfmet hominibus, & communitater:. ( 13. ) E 1’ cipredione del Secolo * la quale per altro riceve molte limitazioni. Vani e » Ale ftaniti i’ AleffandrOy Macchiaceli 0 ....