J4 A questa venne surrogata la Prigionìa perpetua, e la condanna a vita a* pubblici lavori, che somministrando non già un’atroce passeggierò spettacolo ma un lungo stentato esempio di un’uomo che privo per sempre di libertà, è astretto a ricompensare con le proprie fatiche e sugli oc-chj del Pubblico quella istessa società che ha offeso , diventa il freno il più forte per trattenere dai delitti. La pena della Tortura, che tormenta l’imputato prima che il Giudice abbia deciso della sua reità che espone l’innocenza ai più crudeli tormenti che assolve non di rado il Reo robusto e condanna il debole innocente, fu pure proscritta da qualsisia procedura Criminale per grave che sia il delitto, di cui si cerchi indagare l’autore. La confiscazione dei Beni, che punisce per lo più in una innocente famiglia un ereditario delitto impinguando delle $ue spoglie il Pubblico Erario, fu parimente in qualsivoglia delitto proibita. Per togliere qualunque abuso o pretesto di vessazione e violenza, superiore la M. S. ad ogni personale riguardo volle che rimanesse escluso dalla nuova Riforma Criminale per fino il nome dei delitti di lesa Maestà, giacché non gli era ignoto quale estensione arbitraria erasi data a simili delitti * trasportandosi la parola e la pena dai veri reati che offendono immediatamente il Principe e la Società alle mancanze di minore importanza e di diversa natura ed anche alle più indifferenti e non colpose azioni. Per distruggere l’ingiusto vizioso metodo della frequenza dei giuramenti introdotta ne’ Processi Criminali e l’intollerabile sistema di costringere i delinquenti o a congiurare al proprio danno, o a divenire spergiuri, venne proibito espressa-mente il deferirgli a chiunque stia in Giudizio in figura di reo e ne fu limitato l’uso all’unico favorevole effetto di assi-