7 privative Giurisdizioni. Fu riconosciuta per indispensabile la totale abolizione dei molti corpi d’ Arti e per conseguenza dei loro Magistrati ed Assessori comandata con un solo Editto (a) che influì non poco ad animare e favorire in Toscana Y accrescimento delle Arti, Manifatture e Commercio. Quei Magistrati inoltre ai quali appartenevano le importanti incumbenze relative al ben Pubblico non andarono esenti dalla opportuna Riforma ; Mentre fu ristretto il numero dei Magistrati di Sanità ai soli due di Portoferraio e (b) Livorno, senza che per altro un oggetto sì interessante venisse in minima parte ad esser defraudato dell’opportuna incessante vigilanza. Furono soppressi il Magistrato dell’Archivio Generale e Y altro dei Residenti nelle Stinche (V) ; Ed i numerosi Magistrati di Abbondanza e di Grascia (d) cessarono anch’essi di esistere allorché le nuove Leggi Frumentarie animatrici delF Agricoltura e dell’ industria allontanarono per sempre dallo Stato le triste conseguenze della Carestia sperimentate in addietro assai funeste. La massima sempre vera in tutti gli Stati perchè autenticata dall’ esperienza che ove si tratti di Amministrazione di Giustizia i privilegj, le immunità e privative sono non solo direttamente contrarie al ben generale della società, ma (a) Del dì i. Febbrajo suddetto con cui rimasero soppressi i sei Consiglieri di Mercanzia,la Carica di Giudice e di UfHziale di detta Corte, i Magistrati, Provveditorati e Assessorati dell’ Arti del Cambio, Lana , Seta, Medici e Speziali, Vajaj e Cuojaj, Fabbricanti, e Li-najoli e fu creata in vece la Camera del Commercio; In appresso il Motuproprio de’ 4. Agosto 1782. termi- nò di compire una tale Riforma . (b) Motuproprio del dì 22. Febbrajo 1778. e 3. Ottobre 1787. (c) Motuproprio de’ 14. Settembre 1779. (d) Questi col Motuproprio de* 29. Ottobre 1768. furono ridotti ad un solo dettola Congregazione dell’Annona, la quale fu dipoi soppressa col Motuproprio de* 24. Agosto 1775.