i5 curarsi della verità nei deposti de’Testimoni contro il solo imputato, Per evitare la falsità delle accuse e prevenire le calunniose imputazioni, che sono molto facili e frequenti quando Tini punita ed il segreto favoriscono la delazione dei delitti, fu ordinato che i Processi Criminali dovessero esser preceduti da una formale Instanza che rendesse il Querelante debitore della verità o falsità delP accusa . Per assicurare viepiù la quiete dei Cittadini e garantire dall’insidie P innocenza furono proibiti in ogni caso i Processi Camerali e reintegrati in tal guisa tutti indistintamente i Cittadini all’incontrovertibile diritto di difesa. Si prescrissero degli efficaci provvedimenti affinchè i Rei o veri o supposti non rimanessero indifesi o venissero indebitamente afflitti con lunga e penosa carcere; E fu eliminato per sempre dalle procedure Criminali Y ingiusto abuso delle Prove Privilegiate, che un falso zelo di pubblica vendetta aveva introdotte per facilitar le condanne ne’ più atroci misfatti, senza curare Passurdo che quei mezzi istessi creduti irregolari o inefficaci a provare la verità in un delitto più lieve, potessero divenire abili e legittimi a porla in essere in un altro più grave. Si vietò inoltre lo stile da gran tempo adottato di condannar come reo colui che alle citazioni del Giudice cercato avesse nella fuga o nell’ asilo la sua sicurezza e ricusato forse per semplice timore il purgarsi da, un delitto , che gli era stato ingiustamente imputato, e tu prescritto che il contumace in qualunque tempo e in qualunque forma comparisse al Tribunale, venisse ammesso alla difesa medesima concessa ai rei presenti. 11 retratto delle Multe e delle Pene pecuniarie lungi dal permettersi che fo$se amministrato con delle vedute fiscali, b 2