6 LI B. I C A P. X 4 diritto : e fe fi òpera contro al diritto 4 altrui, l’azione è un delitto } e l’ef-4 fetto un obbligazione a rifare il mal 4 fatto. Donde fegue, che le violenze, 4 gl’ inganni non poifono giammai pro-4 durre diritto alcuno, nè può il ten> 4 po prefcriverle : perchè il tempo non 4 prefcrive mai nè il falfo , nè l’ini-4 quo j non potendo annientar il rego-4 lo eterno ed immutabile del vero e 4 del giufio u. §. II. I diritti acquiftati per fatti quali tutti riduconfi al dominio. Per intendere la natura e la giuftizia de’ domimi, premetteremo qui tre definizioni di voci e frali ufitate in quella materia, e tre teoremi per iitabilire il fondamento del diritto degli acquifti. Le definizioni fono : i le colè , delle quali ognuno ha diritto innato di ufare, e niuno da impedire un altro uomo dal ièrvirfene, diconfi in comunione uni-verfale (i) } tal è tuttavia 1’ aria , il mare aperto, e la terra medeiìma quan- (i) Quella comunione dicefi primitiva, perchè la terra fu nlpetto a’ primi uomini quel che è oggi 1’ aria , , madre ’co- mune . Vedi Platone nel Cratilo.