4i LIB. II CAP. Ili do alla legge di natura il ius di punir di morte non può convenire a nell'uno iè non in vigore della pena del taglione . E nondimeno io non credo, che foiTe efpediente ad un padre ammazzare un figlio per la morte o di uno della famiglia , o di qualunque altro uomo. Perchè rifpetto agli eftranei non è giudice ; e riguardo alla famiglia è un cattivo metodo sbarbicarne due per uno. Quindi è , che Adamo, uccifo Abele, fi contentò della pena di eiilio. Per la medefima ragione non credo di poter convenire a’genitori il diritto di vender i figli per foftenerfi. Perchè fe la calamita viene da colpa, fi vuol iòfifire pazientemente : e ie dal coriò del mondo, fi vuol adorare la divina Provvidenza. $. V. Effondo i genitori re de’ figli , e re nati , i quali, anche adulti i figli, ritengono certi diritti , fi domanda : hanno il diritto, e ’fino a quando, di prefcrivere loro leggi fu lo afiàre grandiifimo delle nozze ? E’ un coftume comune de’ popoli tanto barbari , quanto culti, di non tórre moglie nè marito lènza il confenso dei genitori. In Roma antica, perchè le nozze portavano 1- emancipazione, non