DELLE REPUBBLICHE. ¿7 fummà kx e/lo : 2 che tutte fieno fot-tòmeiTe ad una medefima legge, e ad un medefimo imperio , il quale imperio fi abbia a riipettare ficcome divino :
$ la forma dell’ imperio , o la legge fondamentale , che ne forma o un regno , o un’ arillocrazía, o una democrazia . Dove una di quelle parti manca , non è poflibile che regga 1* unità del corpo . Perchè fe fon diverfi fini * ñon ve n’ è niuno’ generale \ nè perciò Cofpirazione di forze, donde naíce l’unità del corpo. E lènza la feconda non vi è forza comune , che obblighi le parti a ilare al patto fociale donde è , che naturalmente vengono a dilcio-glierfi , Finalmente fenza legge, e forma fondamentale in poco di tempo 1* ambizione cagionerà de’ torbidi , e delle guerre inteftine, per cui il corpo Venga a farli a brani .
   §. III. A quello modo formata unà repubblica , o corpo politico, viene in conlèguenza ad avere tutti i diritti, che hanno naturalmente le perfone , e ad
cfTer lòggetta alle medefime obbligatoci per la legge di natura . Il diritto dunque di eliflere , di confervarfi , di ‘occupare quel che è neceifario al man-