103 ALLEGAZIONE la ragione, che dal mentovato Baldo, e dal Mena-chio , vien confiderata ¡ (a) quod debitor offerendo, ó* creditor acceptando ffngulis annis videtur idem agnofcere. Tutto quello non però nulla rilieva a favor de’ Celeftini ; primamente, perche non è quello un privi-legio , che fi polla comunicare, ma una particolar di-chiarazione, fondata nel folito, e nella confuetudino particolare di un fol luogo, e di un Í01 moniftero ; nel cafo ,־ di cui noi facciam parola , la confwetudine è a’ Padri Celeftini contraria, ficcome in appreifo farà mo-ftrato. Per fecondo , la fuddetta dichiarazione non è per tutti i Monaci Caflinefi, ma per quelli foli di Pia-cenza; e in fatti i Monaci Caflinefi di Avería l’ottenne-io contraria.; ficcome più fopra fu rapportato. So dunque di detta dichiarazione fervir non fi poifono in lor favore gli fteflì Monaci Caflinefi, molto meno fe ne potranno avvalere i Celeftini. Per terzo,quefta fi può dire una grazia fpeziale, a quel moniftero de’Caflinefi conceduta, dopo il Concilio di Trento ; e perciò ad eifa dal dicreto di Urbano VII[, in nulla fu derogato. - Da’Monifterj de’Celeftini, e particolarmente da quel-lo di Terranvova , non fe ne potrà dimoftrare una fimi, le per loro . Finalmente,fe in quello affare fi ammettef-fero comunicazioni di privilegi, tutti i Regolari dalle proceflioni fi farebbono efenti ; perche queftecomuni-cazioni non meno in favor fono de’ Celeftini, che degli altri Regolari ; ficcome affi appreifo il Confezio , il Sorbo,ilPiafecio,ed altri. [Z׳j Perche dunque non fie- gua a Bald■ Coxf-W• num-y vol.1. Mexocb■ 000[-1\^ך, m1m.1.uol.f1. $> Cenfct. in fum■ frinii. Reg■ ■M«nd.tìt.^. «.5. Sirb.in addit.ad Cafarub.i» cumf.friv.Mend.v communio . Piajic.tn fr««i Efifcij.tìt de vifit. Regni n.^ÿ.