che protezioni¿oí f retejió j che prcfentetñeñte lord non Jiper-mette di andare unit ámente co ’ ,Preti,come andavano prima t •> t ALLEGAZIONE III. ? ' - Del- negoziare, che a'Cherici è proibito, e di quello ancora eh’è 1er tollerato 5 e de Ila Somma cura, che in ciò dal Kefcovo fi dee porre• Come pure della immunità , che in quefio godono i Chetici e del debito ,cb’c ■nely.e/covo a foftcnerla״ ' §. P R I M O. 7 Si può dare dalle Chiefe, e dagli Eeclefiaflici, la lor propia fronda a feta a Secolari, fen^t pencolo d’incorrer nelle pene della illecita negoziamone. §. SECONDO. 154 la feta, che per la fronda degli Eeclefiaflici, che ricevono i Laici danno agli Icclefiaflici i medefimì Laici, è franca dalle folite ga- & TERZO. 168 Può , e deve, il Fcfcovo proceder colle cenfure contro di chi prcten dcjfie di foggettare lafeta degli Eeclefiaflici, come fefifle fita me-radente laicale ,e.non libera ccclefiafiica. .״ ALLEGAZIONE IV. 4 Della Immunità de’beni de’Cberici, sì patrimoniali, come benifigia-li g anche di *quelli, chefojfere da effe lor’ acqui fiati, 0 per redit à o per compera, 0per donazione. Del debito, ih’¿ nel.Pefcovo’di vegbiar fempremai alla loro difefa -, ficcome altresì delfuo giudi-Zio, per riconofterne le ragioni, e per punirne le fraudi ! o7 §. P R I M O. י I beni 0 donati 0 comperati, degli Eeclefiaflici ,godon l>immunità da pagamenti fi fiali. §• SECONDO. 2Ii / ¿ezzzp^z««^ ^Zz Eeclefiaflici benifigiatinon fon,foggetti a’ pagamenti fifeah! e collettari Parenti de’Cberici in maggior fomma a cagione de'beni r0 donati, 0 comperati, 0 pur pafirtmo- ,ri■ .5■ TERZO. 26־ M ecclefiafiico Giudice appartiene il riconofcer le fraudi che dall’ ecclefiaflicbe Perfine commetter fi poflano ne’loro beni che ore ten dono da fifeah pefi riportargli e finti. ? 240 ALLE-