IO ARMANDO FRUMENTO ramente ad un modello razionale. Avevano quindi da riferirsi ad una normalità legale entro un anormalissimo istituto sovrannazionale, che non sarebbe stato nulla al di fuori della legge, poiché sarebbe svanito come un arcangelo entro una pura realtà naturale o usuale o volgare. L’art. 5 della CECA presenta difatti la concorrenza normale non come un dato, ma come un fine : come un sistema di civiltà economica da costituire e da mantenere (diverso dal solito o dal comune). E similmente l’art. 3/f di Roma distacca la futura competizione della prassi antecedente, indicando la necessità di una azione per creare un reggimento, ossia un nuovo complesso di regole, che assicuri una concorrenza « non falsata ». Questo rituale di gara è proprio la « concorrenza normale » dei siderurgici. Il rifiuto di accogliere nella Carta del 25 marzo la dizione sehuma-niana di concorrenza normale (4), mi pare, in breve, maiinformato e quindi infelice. 6. — La Carta dell’Avana, cui daremo un’occhiata fra breve, elenca tassativamente le pratiche restrittive condannate. Il legislatore siderurgico si è limitato invece a dar solo alcuni esempi di pratiche vitande, senza arrischiarsi entro un catalogo chiuso, il quale avrebbe corretto l’oceanica indeterminatezza del primo comma dell’art. 65. Nonostante i lamenti della dottrina, anche il trattato romano non va oltre alcuni esempi, ricusando di esaurire il sillabo delle azioni condannabili. Esso vieta le intese rivolte : Art. 65 CECA Art. 85 CEE (■ • •) • •) x a) à fixer ou déterminer les prix; 1 a) fixer de façon directe ou indirec- te les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction; La stesura romana rende esplicito quanto è, in fondo, implicito nella lezione cechiana. Felice però l’aggiunta delle « altre condizioni ». b) à restreindre ou contrôler la prò- b) limiter ou contrôler la production, duction, le développement technique les débouchés, le développement ou les investissements; technique ou les investissements, I prosatori di Val-Duchesse, dopo avere accettato « restreindre » nel primo comma, lo sostituirono qui con « limiter » (cfr. art. 65/2 c CECA). Ed (4) La prima edizione pubblica italiana del trattato per la CEE, diffusa dall’ISPl il 6 aprile 1957 (« Relaz. internaz. », n. 14), reca istintivamente, ma erroneamente ; « giuoco normale della concorrenza » (art. 85).