i/lMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE DOPO LA LEGGE TREMELLON1 669 vità pratica, in quanto può imporre al contribuente, in alcuni casi, prove veramente diaboliche — va peraltro interpretato con equilibrio, in un senso che temperi le assurdità della sua perentoria formulazione letterale. E’ a nostro parere indubbio, infatti, che — anche se in esso è detto testualmente e senza limitazione che « il contribuente che si oppone all’ac-« certamento deve dare la prova delhinesistenza in tutto o in parte del « reddito accertato » — il contribuente ha pur sempre la possibilità di opporsi pregiudizialmente e in modo decisivo all’accertamento eccependo, o la mancanza o contraddittorietà della dichiarazione d’inattendibilità delle scritture contabili, o la mancanza o contraddittorietà della motivazione dell’accertamento induttivo effettuato, o — nel caso che considereremo alla successiva lettera d — la mancanza del verbale di constatazione della inesistenza o rifiuto di esibizione delle scritture : pensare diversamente, cioè escludere la possibilità e l’efficacia di tali eccezioni equivarrebbe — per tacer d’altro — a dimenticare, rispettivamente, l’ultima proposizione del 40 comma dell’art. 9, l’art. 1 (che impone la motivazione analitica degli accertamenti a pena di nullità), e l’ultima proposizione del i° comma dello stesso art. 9. Soltanto nell’ipotesi in cui tali eccezioni pregiudiziali non siano sollevabili o sostenibili, e se si vuol ricorrere ad eccezione d’altro genere gli oneri di prova previsti dal passo sopra riprodotto, diventano operanti. d) La società o ente non ha tenuto, o rifiuta di esibire « le scritture obbligatorie secondo il codice civile, le leggi speciali e la presente legge » : l’accertamento avviene dall’Ufficio secondo gli stessi criteri prescritti per l’ipotesi testé considerata sub c) e, in caso di contestazione, il contribuente subisce l’identica inversione nell’onere della prova, e la stessa limitazione nei mezzi probatori esperibili. Il caso ora considerato non era esplicitamente previsto dall’art. 20 della legge del 1936 e, come si disse, aveva provocato qualche incertezza nella dottrina e nella giurisprudenza, anche se la tesi prevalente era che — fosse o no la mancanza o il rifiuto di esibizione delle scritture assimilabile a frode fiscale — l’accertamento induttivo fosse in tale caso perfettamente legittimo. Il primo comma dell’art. 9 della legge Tremelloni, comunque, elimina ogni incertezza. Se quella finora descritta in relazione alle quattro diverse ipotesi a, c, e d è la nuova disciplina dell’accertamento dei contribuenti tassabili m base a bilancio introdotta dalla legge Tremelloni, conviene ora precisare 1 epoca esatta in cui tale disciplina entra in applicazione, anche se, per comodità di esposizione, ne abbiamo sempre parlato come se fosse già applicabile in ogni caso. In realtà, l’art. 57 della legge stabilisce testualmente che « le disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 si applicano a decorrere