Capitolo Quinto IL SISTEMA SCOLASTICO PUBBLICO E LE SCUOLE PRIVATE 1. I rapporti esistenti tra Stato e settore privato L'articolazione delle responsabilità pubbliche nel settore dell'educazione1 e le ripercussioni che essa ha sull'assegnazione di eventuali spazi istituzionali all'erogazione del servizio da pane di privati, risentono necessariamente dei principi fondamentali vigenti nel nostro sistema istituzionale. La Costituzione sottolinea che i servizi di istruzione, avendo finalità di interesse collettivo, rientrano tra le competenze dello Stato. Tuttavia all'articolo 33 è riconosciuto il diritto degli enti e dei privati di istituire scuole ed istituti di educazione. Nonostante il riconoscimento di un sistema scolastico pluralista, per gli istituti privati non è attualmente prevista dal nostro ordinamento giuridico alcuna legge specifica e la regolamentazione del settore è basata su ordinanze e circolari ministeriali. L'assenza di un testo di legge organico non impedisce che intercorrano delle relazioni tra il sistema scolastico privato e l'amministrazione pubblica. In particolare le responsabilità pubbliche possono essere individuate su due diversi - anche se interrelati - versanti. Il primo è essenzialmente caratterizzato da aspetti istituzionali e si riferisce al regime di fatto vigente circa i poteri di vigilanza esercitati dal Ministero della Pubblica Istruzione (Regio Decreto Legge n. 1753/1923). Il secondo riguarda il sistema degli interventi pubblici indirizzati a sostenere economicamente l'attività svolta dalle scuole private. 1.1.1 regimi di vigilanza Gli strumenti con cui è esercitato il potere di vigilanza non sono i medesimi per ogni ordine di scuola. Più precisamente l'autorizzazione riguarda le scuole non statali - sia private che gestite da enti locali o pubblici -, materne (Regio Decreto Legge n. 1297/1928) ed elementari (Regio Decreto Legge n. 577 e n. 1297/1928) ed è rilasciata dagli organi periferici del Ministero della Pubblica Istruzione (Direttore Didattico competente). L'autorizzazione non abilita a rilasciare titoli di studio ma è necessaria ai fini dell'apertura delle scuole. Per le scuole elementari priva- 146