te in possesso di determinati requisiti è inoltre previsto l'istituto della parificazione, che ha luogo mediante convenzione stipulata con il Provveditore agli studi (Regio Decreto Legge n. 1196/1935). La parificazione implica il riconoscimento dell'attività ad ogni effetto legale, per cui i corsi realizzati e i titoli di studio rilasciati sono equivalenti a quelli delle scuole pubbliche. Le scuole secondarie - inferiori e superiori - possono svolgere l'attività anche senza autorizzazione. Più precisamente, per questo ordine di scuole non si parla di autorizzazione bensì di «presa d'atto ministeriale» (sentenza Corte Costituzionale n. 36/1958). La presa d'atto compete al Ministero della Pubblica Istruzione ed è subordinata all'accertamento dell'esistenza dei requisiti richiesti. Il rispetto di determinate condizioni è previsto anche per l'attribuzione del riconoscimento legale. Come vedremo meglio nelle pagine che seguono, con il riconoscimento le scuole secondarie private possono svolgere in modo più incisivo il loro ruolo di istruzione/educazione dal momento che possono concedere titoli di studio ed essere sede di esami di maturità. Tali facoltà spettano anche alle scuole gestite da enti pubblici o da enti ecclesiastici che abbiano ottenuto il «pareggiamento» alle scuole statali. 1.2. Le forme di sostegno finanziario Sul versante del sostegno economico pubblico alle scuole private, è indispensabile il richiamo all'articolo 33 e all'acceso dibattito scaturito dalla sua interpretazione. Secondo l'articolo 33, «enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato». A fronte di posizioni che leggono l'ultima parte del dettato costituzionale come il divieto assoluto dello Stato di contribuire economicamente al sostegno di attività scolastiche gestite da privati, vi sono proposte interpretative più flessibili che, pur escludendo l'obbligo di contribuzione da parte dello Stato, lasciano allo stesso ampia facoltà di decidere di impegnarsi in senso contrario. Di fatto le scuole private ricevono dallo Stato e dagli enti locali alcune forme di sostegno sia di natura finanziaria che in servizi, ma il tutto avviene al di fuori di una legge organica e compiuta che disciplini il canale dei finanziamenti. Le ragioni dell'assenza di una legge sull'ordinamento della scuola non statale che affronti congiuntamente il tema delle sovvenzioni e dei regimi di vigilanza sono per lo più riconducibili al contrasto ideologico esistente in merito al problema delle sovvenzioni. Infatti 147