3.1. Le Lstituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza Le Ipab presenti in Lombardia risultano essere, secondo i dati regionali, oltre 8009. Circa tre quarti di queste sono costituite da ex-Opere Pie e da altri istituti attivi in campo assistenziale. Mancano invece dati attendibili ed aggiornati sul piano nazionale10. Come abbiamo più volte ripetuto, le Ipab sono enti che hanno statuto giuridico ambivalente, in cui si mescolano elementi di natura privata ed elementi di natura pubblica. La loro istituzione normativa risale ad una legge del 1890 (Legge 17 luglio 1890, n. 6972, altrimenti nota come «Legge Crispi sulle Opere pie»), attraverso cui il governo Crispi impose la natura giuridica pubblica a tutte le istituzioni assistenziali private o religiose, tranne che ai comitati di soccorso e alle associazioni non riconosciute come persone giuridiche11. Diverse sono le interpretazioni del significato politico e normativo di tale ordinamento e le valutazioni circa la conflittualità esistente tra questo ed il successivo principio della Costituzione italiana del 1948 (sancito dall'art. 38) che garantisce la libertà di promuovere forme di assistenza privata. Da un lato, alcuni sostengono l'incostituzionalità della Legge Crispi e ne denunciano l'impostazione fortemente statalista, mirante a ricondurre nella sfera di competenza pubblica tutta l'assistenza riconosciuta e ad instaurare un vero e proprio regime di monopolio pubblico del settore. Dall'altro lato, alcuni sostengono che la preoccupazione principale della legge del 1890 era di creare gli strumenti per un controllo ed un disciplinamento omogeneo della beneficenza di interesse pubblico, e che a questo scopo è stato creato un regime giuridico che al tempo stesso garantisse la permanenza sostanziale di elementi privatistici in un quadro disciplinare che consentisse comunque una forma di controllo pubblico. Gli interventi più recenti di disciplinamento segnalano nel complesso la tendenza verso il riconoscimento della natura privata di gran parte delle Ipab. Questa tendenza si afferma gradualmente, dapprima in reazione a disegni normativi che prevedono la definitiva pubblicizzazione delle Ipab (il Dpr n. 616/1977, art.25, stabiliva il trasferimento degli enti ai comuni, ad eccezione delle Ipab «che svolgono in modo precipuo attività inerenti la sfera educativo-religiosa»), in seguito nel quadro di una più convinta valorizzazione del contributo privato al sistema pubblico di welfare. La sentenza del 7 aprile 1988 n. 396 della Corte Costituzionale, stabilendo in via definitiva l'incostituzionalità dell'art. 1 della Legge Crispi (dove non prevedeva la possibilità per le Ipab di assumere la personalità giuridica di ente 43