Nel complesso, il limite più grave della regolazione regionale sta nella pretesa di voler regolare sin nei dettagli il comportamento dei diversi attori che compongono il sistema assistenziale, in assenza però di strumenti autoritativi e finanziari sufficientemente forti. L'esito finale è così quello di instaurare una certa conflittualità tra il momento programmatorio e quello gestionale. Il sostanziale fallimento della politica regionale rivolta agli enti privati è parzialmente attenuato dal successo ottenuto in specifici campi di attività, in cui sono risultate disponibili risorse finanziarie decisamente superiori al livello abituale. Ciò ha reso possibile, come vedremo, una distribuzione delle risorse più mirata e coerente con gli obiettivi programmatori regionali. Tuttavia la capacità regolativa della regione non sembra dipendere, neanche in questi casi, tanto dalla pressione finanziaria esercitabile sugli enti privati, quanto soprattutto dagli strumenti utilizzati per garantire che gli obiettivi prefissati vengano effettivamente perseguiti. Tra questi strumenti, quello maggiormente utilizzato è l'applicazione di standard. 3-2. La regolazione tramite standard Il caso più significativo di applicazione di standard a scopo programmatorio è offerto dal meccanismo di finanziamento delle strutture di ricovero socio-sanitarie messo a punto recentemente dalla Regione Lombardia, in applicazione di una normativa statale (Dpcm 8 agosto 1985) che impegna le regioni ad imputare al Fondo Sanitario le spese relative alle prestazioni sanitarie fornite a soggetti non autosufficienti (anziani, minori e portatori di handicap) ricoverati presso strutture residenziali di tipo assistenziale (strutture protette e case di riposo). Il sistema di finanziamento regionale comprende nel 1989 ben 388 strutture, la maggior parte delle quali sono gestite da Ipab e da enti privati religiosi. Il meccanismo di finanziamento ha conosciuto negli ultimi anni una sostanziale modificazione. In precedenza i contributi venivano erogati in forma forfettaria sulla base di una classificazione per fasce (che distingueva tra strutture per non autosufficienti e per parzialmente autosufficienti), subordinatamente alla comprovata semplice esistenza del servizio sanitario previsto. Dal 1989 l'entità del contributo viene invece collegata al possesso di standard gestionali e funzionali stabiliti in via programmatica dalla regione. Il pieno possesso degli standard viene «premiato» con una quota per utente sensibilmente superiore a quella concessa per strutture in via di adegua- 83