regione) per quanto riguarda l'osservanza dello statuto e il perseguimento dei fini costitutivi. Tale ordinamento sembra attribuire all'autorità pubblica un notevole potere di controllo e di indirizzo, che potrebbe essere utilizzato allo scopo di una riorganizzazione dell'intero settore. Si tratta però di un potere di cui difficilmente le regioni si avvalgono, limitandosi ad un'ordinaria amministrazione fondata da un lato sulla verifica soltanto procedurale degli atti obbligatori e dall'altro sul rilascio delle autorizzazioni richieste. Una recente indagine condotta dall'lrs sulla regolazione delle politiche pubbliche della Regione Lombardia13 rileva la mancanza di un effettivo controllo di efficienza e di efficacia sull'attività delle Ipab: l'attività più frequente è l'autorizzazione a cambiamenti di organico, a movimenti patrimoniali e a modifiche statutarie, sulla base di procedure sempre avviate su iniziativa degli enti implicati. L'autonomia sostanziale delle Ipab incontra invece un reale elemento di commistione con il settore pubblico nella frequente presenza di dirigenti di nomina pubblica nei consigli di amministrazione. Secondo una recente ricerca sugli enti assistenziali cattolici (Consulta Nazionale, 1990), ben il 73% delle Ipab censite prevedono la presenza nel consiglio di amministrazione di dirigenti nominati da autorità civili (nelle regioni settentrionali la percentuale arriva oltre l'80%); per ben il 48% la maggioranza del consiglio è di designazione pubblica, mentre per il 35% anche la designazione del presidente del consiglio di amministrazione è prerogativa dell'autorità pubblica. Nel complesso dunque la commistione tra elementi pubblicistici ed elementi privatistici non avviene tramite l'espletamento di un diretto potere regolativo dell'autorità pubblica, che è alquanto limitato ed è attuato secondo criteri di tipo esclusivamente formale, né attraverso uno stretto controllo finanziario14, quanto tramite l'ingerenza diretta dell'apparato politico nella gestione dell'ente. Si può anzi ipotizzare che proprio la mancanza di un quadro regolativo chiaro incentiva l'ingerenza della classe politica nell'amministrazione di questi enti, che non solo offrono servizi ad un'utenza numericamente molto ampia (27.000 assistiti nel 1978 soltanto negli istituti di ricovero), ma anche dispongono di ingenti patrimoni finanziari e immobiliari. 3-2. Gli enti privati riconosciuti Sotto questa dizione rientrano enti che assumono diverse forme giuridiche. Le tipizzazioni più frequenti sono quelle dell'ente morale e dell'istituzione ecclesiastica. Sotto la prima denominazione («enti 45