morali», oppure «persone giuridiche private») ricadono associazioni, fondazioni ed altre istituzioni private che acquistano personalità giuridica mediante riconoscimento pubblico15. Il riconoscimento legale concede agli enti l'autonomia patrimoniale, ma al tempo stesso vincola ogni successivo cambiamento statutario, nonché l'accettazione di donazioni e lasciti, all'autorizzazione da parte dell'autorità pubblica. La seconda denominazione («istituzioni ecclesiastiche») comprende tutti gli enti religiosi che ottengono il riconoscimento civile in quanto esercitano attività di interesse pubblico a favore di laici. Il riconoscimento equipara tali enti all'ordinamento degli enti morali. Nonostante gran parte degli enti raggruppati in questo comparto abbia una chiara natura privata, esiste un'ampia area di associazioni ed enti che presentano un ordinamento ambiguo, oscillante tra una caratterizzazione privata ed una pubblica. È il caso, per esempio, di diversi enti pubblici nazionali a struttura associativa a cui è stata attribuita (tramite il Dpr n. 616/1977, artt. 114 e 115) una personalità giuridica privata, sottraendo loro, tra l'altro, il diritto di percepire contributi obbligatori a carico degli associati16. Un altro esempio è dato da quelle associazioni di categoria (per ciechi, per sordomuti, per mutilati) che hanno per legge la rappresentanza giuridica delle rispettive categorie di invalidi e che partecipano di diritto a commissioni di valutazione dell'invalidità, non solo godendo dunque di un molo privilegiato rispetto alle altre associazioni, ma anche contribuendo a ricreare un regime di commistione tra interessi pubblici e gestione privata. Un ultimo esempio è infine offerto da altri enti (come la Croce Rossa Italiana, il Touring Club Italiano e il Club Alpino Italiano) che, pur avendo una struttura associativa, hanno ottenuto uno statuto di ente pubblico in forza dei fini considerati di interesse collettivo. Gli enti che raggruppiamo sotto questa categoria rappresentano un'importante componente del nostro sistema di welfare. La titolarità giuridica che li caratterizza consente loro da un lato di sviluppare un'attività di servizio costante e rilevante sotto il profilo quantitativo, dall'altro di assicurare all'organizzazione un flusso consistente e continuo di risorse finanziarie. Come vedremo nei prossimi capitoli, l'assenza di controllo pubblico sull'efficacia delle attività e di una politica pubblica di indirizzo, fa sì che gli scarsi vincoli normativi cui tali enti sono tenuti agiscano soprattutto nel rallentare ed ostacolare la loro attività, non certo nell'orientarla in modo congruente o complementare alle linee d'azione dell'ente pubblico. I principali campi d'intervento in cui il molo di tali enti risulta 46