il caso dei servizi di assistenza domiciliare, il cui finanziamento viene determinato sulla base di una procedura negoziale trasparente e soggetta al principio della concorrenzialità. Il pagamento è infatti previsto sulla base di precisi parametri che misurano le prestazioni effettivamente erogate dall'ente privato. Infine il contributo costituisce la forma di rapporto meno impegnativa per entrambi i contraenti. La sua funzione può essere considerata di incentivazione dell'azione privata non lucrativa. All'erogazione di un contributo non fa seguito infatti alcuna prestazione obbligatoria da parte dell'ente beneficiario, quanto il semplice impegno formale ad utilizzare il finanziamento per l'attività stabilita. 5.5.1 controlli La normativa regionale attribuisce la competenza in materia di vigilanza e controlli alle Ussl e alle amministrazioni comunali; le strutture soggette a controlli risultano essere le Ipab, le strutture pubbliche e private la cui attività è soggetta ad autorizzazione regionale, le organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale. Secondo il dispositivo normativo, il controllo sull'attività degli enti privati non deve riguardare gli aspetti amministrativo-istituzionali quanto quelli gestionale-operativi; vale a dire non si deve tradurre in verifiche contabili o amministrative, ma riguarda la corrispondenza dell'attività assistenziale agli obiettivi e agli impegni assunti tramite l'autorizzazione regionale. Di conseguenza la disciplina regionale dei controlli riguarda esclusivamente il rispetto degli standard strutturali e gestionali, la cui permanenza deve essere assicurata perché l'attività assistenziale possa essere effettivamente svolta. Si tratta - come abbiamo già detto -di standard minimi, il cui rispetto dovrebbe evitare che vengano commessi abusi ed illeciti ai danni della popolazione assistita. Essi non possono essere considerati in alcun modo dei criteri di valutazione dell'efficacia dei servizi, né di effettivo raggiungimento degli obiettivi. È quindi chiaro che, quando sussiste un rapporto contrattuale tra un'istituzione pubblica ed un ente privato, il semplice rimando all'attività regionale di vigilanza non è sufficiente a garantire l'effettiva realizzazione degli obiettivi stabiliti. Le convenzioni stipulate tra l'Amministrazione comunale di Milano e gli enti privati non recepiscono però l'esigenza di effettuare alcuna verifica di efficacia. Risulta infatti mancante, o tutt'al più generica, l'indicazione di modalità specifiche di controllo e di rendiconta- li^