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Le riehieste di conversione dovranno essere redatte sugli appositi moduli ed accompagnate dai titoli obbligazionari muniti di tutte le cedole aventi scadenza il 1° gennaio successivo alla data in cui è ri-chiesta la conversione e quelle seguenti.
Qualora tali cedole mancassero, il corrispondente importo dovrà essere versato dal richiedente.
La conversione ha effetto retroattivo a far tempo dal 1° gennaio di ogni anno.
Da taie data cessano di essere fruttifere le obbligazioni presentate per la conversione ed hanno godimento le azioni di risparmio deri-vanti dalla conversione.
Gli Amministratori a partire dal 1° gennaio 1986 potranno delibe-rare in qualsiasi momento che la facoltà di conversione possa inol-tre essere esercitata nel termine di un mese dalla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale delle Società per Azioni ed a Responsabilità Limitata.
Rimane fermo quanto stabilito dal quinto comma dell'art. 2420 bis del Codice Civile.
Articolo 6 - Rimborso
Il prestito sarà integralmente rimborsato alla pari e senza deduzio-ne di spese in unica soluzione il 1° gennaio 1991, salvo quanto di-sposto dal comma seguente.
Gli Amministratori a partire dal 1° gennaio 1988 potranno stabilire in qualsiasi momento il rimborso anticipato (alla pari) del prestito dandone preavviso di tre mesi mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale delle Società per Azioni ed a Responsabilità Limitata.
I	portatori di obbligazioni convertibili all'atto del rimborso anticipato avranno facoltà di scegliere in luogo del rimborso la conversione in azioni di risparmio; facoltà da esercitarsi durante l'ultimo mese del periodo di preavviso suddetto.
Per ottenere il rimborso dovranno essere consegnati i relativi certificati. I certificati presentati per il rimborso dovranno essere muniti di tutte le cedole aventi scadenza posteriore al giorno in cui i titoli medesimi sono divenuti rimborsabili; l'ammontare delle eventuali cedole mancanti sarà trattenuto dal capitale da rimborsare.
Articolo 7 - Regime fiscale
Gli interessi sono assoggettati al regime fiscale previsto dalle dispo-sizioni di legge pro tempore in vigore.
Articolo 8 - Luogo di pagamento e delle operazioni di conversione
II	pagamento degli interessi, il rimborso delle obbligazioni e le operazioni di conversione hanno luogo presso la sede sociale e presso le eventuali casse incaricate dalla Società.
Articolo 9 - Termini di prescrizione e di decadenza
I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole e