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                  AFFITTI AGRABI A CÀNONE VARIABILE                      (»3
redditi, di quello fondiario compreso, venisse provocata da una modificazione delle condizioni economiche della produzione. Le stesse applicazioni pratiche del principio sembrerebbero dare conferma d’attendibilità a detta interpretazione. Quando si presentò l’occasione, la parte interessata al mantenimento del cànone concordato non esitò a richiamare a proprio profitto l’interpretazione letterale della clausola. Per trovarne testimonianza occorre scendere un poco nel corso del tempo. Nel decennio 1870-1880 lo imprese agrarie trovarono, pel favorevole corso dei prezzi dei prodotti, di alcuni in ¡specie, condizioni felicissime di vita e di sviluppo. Ma alla serie di annate buone doveva seguire un periodo, quasi altrettanto lungo, di difficoltà asperrime: l’economia aziendale si trovò improvvisamente a dover reggere al violento collasso dei prezzi di vendita delle derrate, a seguito delle nuove correnti d’importazione di cereali dai paesi asiatici (riso) ed americani (mais, frumento) e del contrarsi del movimento d’esportazione dei latticini sul mercato europeo. Nei due diversi momenti la parto contraente che veniva a trovarsi in condizioni d’inferiorità, la proprietà locatrice prima, l’impresa affittuaria poi, si agitò vivacemente, ma senza risultato, nel tentativo di difendere la propria economia attraverso una modificazione, nel corso dell’affittanza, del cànone concordato. Ma questa circostanza, che sembrerebbe avere valore probatorio, è tale da dimostrare per ogni caso la piena rispondenza della lettera allo spirito del disposto contrattuale? Non è a crederlo. Già la realtà è più complessa di quanto apparirebbe per l’indicazione data. Occorre aggiungere il ricordo di un altro fatto. Se ò vero che nel periodo richiamato il concetto dell’invariabilità, durante la locazione, del prezzo d’uso stabilito resistette all’attacco di una delle parti che lo voleva rimosso, non ò men vero che tanto in un primo che in un secondo tempo la classe che si fa pubblicamente a chiedere l’intervento del governo, perchè sia ammesso a proprio vantaggio l’aggiornamento del fitto, giustifica apertamente la domanda di modificazione alla clausola contrattuale appellandosi al fatto che « l’andamento in effetto verificatosi nei mercati economici interessanti la produzione agraria non era prevedibile all’atto della stipulazione del contratto ». Nell’essenza di questa dichiarazione, e non altrove, è riflesso lo spirito che anche in passato animava gli accordi tra locatore ed affittuario.
    La verità vera, ben diversa da quella apparente, è che le parti, ammettendo tacitamente ima distinzione del rischio, considerando resistenza, quando i termini valessero ad esprimere l’idea, di un rischio normale e di un rischio eccezionale, intesero sempre contenere la possibilità d’oscillazione della portata economica dei reciproci diritti ed obblighi entro i limiti normalmente compatiti in un andamento relativamente statico dei mercati. Ciò almeno nei riguardi del rischio che le parti, stringendo il contratto, vanno ad affrontare in pari misura. Si possono infatti ritenere uguali le eventualità, per quanto ha attinenza con le condizioni economiche della produzione, che i costi dei servizi e i prezzi