AFFITTI AGRARI A CÀNONE VARIABILE 1. Premessa* 11 contratto di locazione dei fondi rustici nel liassopiano lombardo e le caratteristiche della forinola di espressione c di commisurazione del cànone sino a ieri in vigore. • 2. L'abbandono dell’aflitto con cànone fisso, in denaro, o la diffusione dell'aflitlo a prodotto. Le ragioni della sostituziono. - 3. Lo formolo concrete proposto cd accolto nella pratica. - 4. Esame crìtico della loro rispondenza allo scopo. - 5. Lo principali insufficienze della forinola oggi di più larga adozione c la possibilità di rimuoverlo in gran jiarte. 1. — La nota vuole essere uu esame e un commento critico delle norme di commisurazione e di espressione del cànone introdotte in tempi relativamente recenti nei contratti d’affitto dei fondi rustici. Più precisamente, essa si limita a considerare le principali manifestazioni che lo nuovo forme di regolazione dei rapporti economici tra i contraenti la locazione hanno assunto nel bassopiano lombardo, ambiente in cui l’affittanza a tipo industriale figura in netto dominio nel quadrq dei sistemi di conduzione delle aziende agrarie. È noto come nella zona in questione sino a qualche anno addietro, e da tempo ormai remoto, la concessione di fondi in temporaneo uso venisse normalmente fatta per periodi novennali, eccezionalmente per periodi dodicennali. Risaputo è ancora come l’invariabilità del cànone — solitamente indicato in una determinata somma di moneta legale — per tutta la durata della locazione fosse ima delle caratteristiche di maggior rilievo del contratto. Il cànone rappresenta nei più dei casi la gran parte dell’ob-bligo economico del concessionario. Gli interessi maturanti su la somma versata — nella misura ordinariamente pari all’importo di un’annualità d’affitto — a garanzia del pieno rispetto dello clausole contemplate dal contratto, e di frequente riconosciuti di diritto del locatore; la sovrimposta fondiaria comunale (1), normalmente accollata all’affittuario; le 1 (1) L’imposta fondiaria intendo colpire il reddito della terra o non quello della conduzione o quindi sopportarne il peso spetta al proprietario del fondo e non al conduttore corno tale. Nel caso concreto la sovraimposta comunale 6, dal contratto, messa a carico dell’affittuario. Il disposto, nolle suo finalità, vuol avero questa intorprotaziono. Il suo accoglimento risole all’epoca in cui gli agricoltori affittuari vennero a trovarsi largamente rapprosontati in sono ai consigli dei comuni rurali. Era umano che costoro, noi segnare il programma d’attività doU’amministrazione, avessero di mira l’acquisizione dei vantaggi di un ottimo funzionamento doi servizi pubblici attingendo i mezzi finanziari, nel limito del possibile, preferibilmente o prevalentemente da fonti di reddito godute da altro categorie ooonomicho o, in particolare, promondo il carico fiscale sulla rendita fondiaria. Allorché la tendenza si generalizzò e la sporequaziono nella distribuzione dei tributi minacoiò di assumere aspetti preoccupanti, la proprietà locàtrice corse ai ripari e non trovò di meglio ohe il ritorcere l’arma d’offesa contro coloro stessi che se no volevano servire, o divenne consuetudine cliiamnro il locatario