purché tali istituti rispondano a requisiti che consentano la loro assimilazione alle scuole statali. Per le scuole secondarie inferiori e superiori, lo Stato è disposto a riconoscere il ruolo del settore privato non attraverso attività concrete di sostegno ma solo accordando il pareggiamento formale o il riconoscimento legale agli istituti. Ciò consente di porre le scuole private sullo stesso piano di quelle pubbliche facendo sì che gli studenti non siano vincolati nelle loro scelte e possano conseguire anche presso istituti non statali un titolo di studio giuridicamente efficace. Il trattamento paritario per le scuole pubbliche e private è inoltre garantito sul versante dell'assistenza scolastica. Per ogni livello di scolarizzazione essa è disciplinata uniformemente sia a favore di alunni di scuole private, sia a favore di alunni iscritti a scuole pubbliche. 4. Il settore scolastico ad orientamento cattolico Come è stato sottolineato nelle pagine precedenti, l'attività di educazione e di istruzione a scopo non lucrativo è svolta prevalentemente da istituti religiosi. Gli istituti che hanno finalità costitutiva di religione e di culto sono riconosciuti dal nostro ordinamento giuridico come enti ecclesiastici (così come previsto dall'art. 7.2 del nuovo Concordato stipulato nel 1984 tra lo Stato e la Santa Sede). Il riconoscimento prescinde da una valutazione circa l'utilità sociale degli enti. Tali enti possono svolgere anche attività extra-ecclesiastiche, purché siano ammesse dal nostro ordinamento e siano svolte nel rispetto della finalità degli enti stessi. È così abbastanza frequente che gli enti ecclesiastici svolgano attività che, assumendo la natura di servizi pubblici, risultano sottoposte alla disciplina statale esistente per il loro esercizio. Per gli istituti religiosi con finalità educativa valeva fino al 1988 l'articolo 1 della Legge 17 luglio 1890 n. 6972, nota come Legge Cri-spi. Con l'applicazione di questo articolo fu disposta la trasformazione in Ipab di enti morali ed opere pie che si erano costituiti per svolgere attività assistenziali ed educative. In seguito ad una sentenza della Corte Costituzionale del 1988, gli istituti scolastici privati non lucrativi possono essere Ipab17. Gli istituti scolastici gestiti da enti religiosi aderiscono ad associazioni nazionali. La Fidae è l'organismo federativo di tutte le scuole 159