tuali e collaborativi tra enti locali (comuni e Ussl) ed organizzazioni del terzo settore. La nostra ricostruzione si articolerà di conseguenza in due parti: in questo paragrafo considereremo l'applicazione (come vedremo parziale) della regolazione regionale; nel paragrafo successivo considereremo i rapporti intercorrenti tra gli enti non lucrativi e l'Amministrazione comunale di Milano, allo scopo di cogliere le tipologie di rapporto più frequenti e significative. 3.1. U fallimento della programmazione regionale La normativa in campo assistenziale della Lombardia attribuisce, al pari di altre regioni, le responsabilità programmatone all'ente regionale. La regolazione regionale è fondata sulla netta distinzione tra enti privati ed organizzazioni di volontariato; ad essa corrisponde l'individuazione di differenti criteri di riconoscimento degli enti e di regolazione dei rapporti. La dizione «enti privati» raggruppa gli enti privati di assistenza, le cooperative sociali e le Ipab22. La possibilità per queste organizzazioni di essere riconosciute come «componenti costitutive del sistema dei servizi», e di accedere quindi ad un convenzionamento stabile con gli enti locali, viene vincolata, secondo il disegno normativo regionale, all'ottenimento di una «idoneità», che viene conferita dalla regione sulla base dell'accertamento di specifici requisiti di natura formale, organizzativa e gestionale23. Va sottolineato che il riconoscimento dell'idoneità (a cui consegue l'iscrizione ad un Albo Regionale degli enti privati) conferisce all'ente il diritto «alla realizzazione del sistema socio-assistenziale», ovvero all'ottenimento di convenzioni per la fornitura di servizi per conto dell'istituzione pubblica. Inoltre apre la possibilità di fruire di contributi regionali destinati all'adeguamento edilizio delle strutture esistenti24. Il convenzionamento deve inoltre seguire i criteri e le norme attuative che la regione stabilisce attraverso la formulazione di una «convenzione-tipo»25. La stessa normativa, preoccupata evidentemente di non sottoporre ad eccessive restrizioni la pratica del convenzionamento, prevede anche la possibilità, per gli enti privati che non ottengono l'idoneità e non acquisiscono dunque il «diritto» al convenzionamento stabile, di stipulare convenzioni di tipo occasionale o «parziale», a patto che queste non comportino l'esclusione dal convenzionamento, se non per motivi documentati, di enti già riconosciuti «idonei». L'unico requisito richiesto, in questo caso, risiede nel rispetto di alcuni standard meno severi di quelli previsti per l'idoneità26. 81