notevoli dubbi sull'efficacia e la qualità di servizi riassegnabili, ad ogni scadenza contrattuale, ad enti diversi39. Bisogna però notare che l'applicazione di questi strumenti richiede la capacità dell'amministrazione pubblica di pervenire ad una chiara definizione dei contenuti del servizio offerto in appalto, dei requisiti (sia strutturali che gestionali) necessari per una sua attuazione efficace e degli obblighi reciproci cui devono sottostare le parti contraenti. Quando il servizio non appare «standardizzabile», di fatto l'unico criterio di selezione utilizzabile resta quello della fiducia reciproca. D'altra parte la difficoltà di parametrizzare un servizio appare spesso più motivata dalla volontà di mantenere una discrezionalità maggiore nell'allocazione delle risorse che dai contenuti specifici dell'attività appaltata. A parte queste situazioni particolari, il ruolo dell'amministrazione pubblica non è generalmente quello di stimolare l'offerta privata, quanto quello di sostenerla finanziariamente, garantendo ad essa una notevole autonomia d'azione. Il sostegno finanziario, anche quando assume la forma della convenzione, deriva da una semplice ratificazione dell'attività e del ruolo insostituibile esercitato dall'ente privato. La mancanza di criteri formali di selezione fa sì che, nelle aree in cui non si sconta una forte dipendenza dall'offerta privata, i margini di discrezionalità dell'operatore pubblico divengano molto ampi. 5.3■ La progettazione dei servizi La definizione degli obiettivi e dei contenuti delle attività private che sono oggetto di convenzione o di finanziamento da parte delle autorità pubbliche resta nella maggior parte dei casi di competenza degli enti privati gestori. L'atto formale che stabilisce il contributo finanziario pubblico, qualunque forma esso assuma, si limita generalmente a fissare alcune caratteristiche generali dell'intervento. Così, per esempio, una bozza di convenzione proposta dal Comune di Milano agli istituti di ricovero per anziani si limita a richiamare l'obbligo della struttura di possedere gli standard regionali previsti per l'autorizzazione al funzionamento, mentre rinuncia a stabilire con maggior precisione i contenuti delle prestazioni assistenziali fornite in cambio del finanziamento ottenuto. Le convenzioni con altre strutture arrivano talvolta ad una descrizione sommaria delle prestazioni, senza che mai vengano però stabiliti precisi parametri di natura gestionale (professionalità richieste, ore di assistenza per paziente e via dicendo). 101