to di finanziamento. La convenzione infatti prevede un contributo annuo variabile a copertura delle spese sostenute per il personale insegnante. Le scuole superiori con presa d'atto ministeriale non sono autorizzate a rilasciare titoli di studio. Pertanto gli alunni devono sostenere annualmente gli esami presso scuole statali o scuole non statali legalmente riconosciute o pareggiate. Con l'istituto del pareggiamento non si hanno sostanziali modifiche del rapporto con le istituzioni statali, senonché le scuole offrono il servizio dovendo rispettare maggiori vincoli. Sono infatti previste per esse forme di controllo. Tra le funzioni amministrative spettanti ai comuni e relative all'assistenza scolastica, sono comprese tutte le attività realizzate tramite servizi o sovvenzioni in denaro a favore degli alunni frequentanti scuole pubbliche o private23. La Legge Regionale n. 31/1980 non si sofferma ad elencare in dettaglio - ad eccezione dei servizi di trasporto e mensa - le tipologie di servizi. È lasciata all'ente locale la facoltà di scegliere quella modalità di realizzazione degli interventi per il diritto allo studio ritenuta più adeguata alle esigenze territoriali. I servizi possono essere di carattere sia individuale che collettivo e ne sono destinatari tutti gli alunni24. Abbiamo visto che secondo la Legge Regionale, l'intervento a favore degli alunni delle scuole materne pubbliche e private è regolato tramite la stipulazione di convenzioni. Con la convenzione non siamo di fronte ad un acquisto di servizio privato da parte dell'operatore pubblico, né è delegato al privato l'esercizio di funzioni spettanti al pubblico. C'è piuttosto il riconoscimento da parte dell'amministrazione statale della necessità di aprire spazi all'attività privata in vista dell'importanza del ruolo da essa svolto, pur continuando essa stessa ad erogare il proprio servizio. Con la convenzione sono estesi agli allievi delle scuole materne private gli interventi previsti dalla legge regionale e in vigore per le scuole materne pubbliche. Le disposizioni circa la stipulazione di convenzioni con le scuole materne lasciano spazio ad interventi aggiuntivi da parte delle amministrazioni comunali e consistenti in contributi di gestione a favore delle sezioni delle scuole stesse. Naturalmente non tutti i comuni sono interessati a perseguire una simile politica, per cui sul territorio lombardo sono rilevabili situazioni differenti a seconda della disponibilità dell'amministrazione comunale a riconoscere, in base ad esigenze locali, il ruolo degli istituti privati. 166