Il rapporto pubblico/privato si riduce, tramite questa procedura, alla semplice transazione finanziaria; l'attuazione e la responsabilità del servizio vengono delegate di fatto all'ente privato. Si osserva recentemente la tendenza a procedere gradualmente verso la definizione di protocolli d'intesa o di veri e propri atti con-venzionari (il nuovo statuto comunale prevede esplicitamente il ricorso obbligatorio alla convenzione per il finanziamento di servizi di interesse collettivo). Rispetto al sistema precedente, la convenzione offre naturalmente un quadro giuridico di obblighi e diritti reciproci che tutela sia l'amministrazione pubblica sia in definitiva il cittadino che usufruisce del servizio convenzionato. Va però osservato che alcuni dei vantaggi perseguibili tramite la stipula di una convenzione non sembrano essere tenuti presenti nella stesura concreta degli atti. In primo luogo la convenzione, il più delle volte, non garantisce una maggiore stabilità e continuità del rapporto di quanto offra il tradizionale strumento della delibera di pagamento: gran parte delle convenzioni del Comune di Milano, comprese quelle che riguardano la corresponsione di rette, hanno infatti una durata annuale e non prevedono alcun rinnovo automatico. In secondo luogo esse non prevedono, salvo rare eccezioni, una definizione concertata e dettagliata dei contenuti delle prestazioni acquistate dall'amministrazione pubblica. I riferimenti relativi alle prestazioni sono infatti il più delle volte generici, oppure riguardano semplicemente il rispetto degli standard regionali di funzionamento; anche quando vengono definiti standard specifici, questi non riguardano se non genericamente i contenuti delle prestazioni. La determinazione degli importi finanziari, a sua volta, non dipende da indirizzi generali ma dall'esito delle singole trattative private. Per quanto riguarda le modalità di pagamento, la maggior parte delle convenzioni prevede che il finanziamento riguardi il servizio considerato nella sua globalità, senza un'articolazione di voci riferite a prestazioni diversificate. Questa formula consente naturalmente ai contraenti di non impegnarsi in un'attenta definizione dei contenuti dei servizi acquistati ed appare in sintonia con la propensione già segnalata a delegare all'ente gestore non solo la gestione ma anche la titolarità del servizio. L'ampia discrezionalità che caratterizza lo scambio tra operatore pubblico e soggetti privati si riduce notevolmente quando il conven-zionamento riguarda la gestione privata di servizi la cui responsabilità resta chiaramente affidata all'amministrazione pubblica. È questo 104