privato), apre infatti la strada ad una chiarificazione giuridica e ad un più convinto riconoscimento del pluralismo del nostro sistema di welfare; la stessa sentenza prevede inoltre la privatizzazione degli enti che dimostrino di possedere i requisiti propri di un'istituzione privata (ossia: costituzione su iniziativa privata, governo dell'ente controllato dai soci, contributo sostanziale delle prestazioni volontarie e di quelle dei soci, patrimonio derivante da donazioni private o contributi dei soci). La rottura politico-culturale operata rispetto alla concezione statalista e centralizzante di cui era espressione il Dpr n. 616/1977 (art. 25) viene confermata da ulteriori provvedimenti: il Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 1990 indica alle regioni i criteri per la conversione delle Ipab in enti privati (partecipazione significativa e non maggioritaria dei soci ai consigli di amministrazione, ricorso non prevalente ma anche integrativo a prestazioni volontarie, patrimonio costituito prevalentemente e non esclusivamente da donazioni e contributi dei soci); contemporaneamente alcune regioni (tra cui la Lombardia, con le Leggi regionali n. 21 e n. 22/1990) stabiliscono i requisiti necessari per il riconoscimento delle Ipab come enti morali di diritto privato. Allo stato attuale in Lombardia soltanto 50 Ipab hanno chiesto ed ottenuto la de-pubblicizzazione e il conseguente riconoscimento come enti privati. Il processo in atto, dunque, sembra incontrare diversi ostacoli, in parte dovuti alle resistenze degli enti a perdere i privilegi connessi al loro status semi-pubblico, in parte all'ancora incerta definizione giuridica delle Ipab che non possono o non intendono privatizzarsi12. Il punto più problematico riguarda il grado di autonomia di cui le Ipab attualmente godono. L'ordinamento previsto dalla Legge Crispi (tutt'ora in vigore) stabilisce da un lato l'autonomia amministrativa ed organizzativa dell'lpab, dall'altro la sottopone ad alcuni principi che sono tipici dell'amministrazione pubblica. I più importanti riguardano lo scopo vincolato e la non disponibilità della loro esistenza, che dipende dall'autorità pubblica. I poteri conferiti a quest'ultima vanno dal riconoscimento dell'esistenza, alla concentrazione, sino alla possibilità di procedere all'estinzione stessa dell'ente, quando il fine sia venuto meno oppure non corrisponda più ad un interesse pubblico. Le Ipab sono anche soggette ad autorizzazione pubblica (delegata alle regioni) in merito all'acquisto di beni immobili, all'accettazione di donazioni e lasciti, a cambiamenti d'organico del personale; sono altresì soggette a vigilanza (sempre da parte della 44