alcuni problemi relativi alle importazioni parallele 479 in Foro it., 1957, I, 1021. In senso conforme esiste altresi tutta una serie di decisioni délia giurisprudenza di merito, per la quale si rinvia alla Rassegna di giurisprudenza sul Codice Civile, Giuffré, Milano, 1969, Libro V, tomo III, 324/325). Inoltre, precisando ancora di più il problema, ai fini di quanto a noi interessa, tali decisioni riconoscono in particolare al cessionario del marchio il diritto di escludere le importazioni, nella propria zona di esclusiva, dei prodotti originali stranieri quando ad essi sia apposto un marchio uguale o simile al proprio. Per tutte si veda Cass., 20 ottobre 1956, n. 3781, cit., la quale cosl si esprime: « La circostanza che il marchio sia stato legittimamente apposto all'estero, sui prodotti ivi fabbricati e poi importati in Italia, è indifférente per il problema che qui interessa, poiché la legittimità viene meno nel momento in cui, introducendosi la merce in Italia, si fa uso, nel territorio dello Stato, del marchio del concessionario italiano per prodotti non di sua provenienza, e si attua, quindi, la lesione del diritto dello stesso concessionario ». U diritto su un certo marchio, ragionava la Cassazione, non è unico, bensï esistono separati diritti di marchio, tanti quanti sono gli Stati nel cui territorio è riconosciuta la privativa; nel nostro ordinamento giuridico, pertanto, la natura reale del diritto al marchio, importa il potere di im-pedire a chiunque di usarlo. Individuato l'ambito territoriale di applica-zione di taie diritto (ambito territoriale che puô essere nazionale o pluri-nazionale), in taie ambito, l'unico legittimato ad usare del marchio è il titolare, ed il suo potere di esclusiva è potere erga omnes, che si estende altresi nei confronti dell'importatore parallelo, a nulla rilevando il fatto che non è stato questi ad apporre il marchio sui prodotti, bensi è stato legittimamente apposto all'estero. E si noti bene che la contraffazione e quindi la responsabilità dell'importatore parallelo non era integrata a norma délia nostra giurisprudenza, dalla importazione dei prodotti contrassegnati dal marchio incriminato, bensi dall'uso commerciale che, in seguito a taie importazione di esso si faceva. « Non puô essere dubbio (infatti) che l'introduzione in Italia del prodotto, contraddistinto dal marchio, costituisca uso del marchio mede-simo. Ciô si desume inequivocabilmente dalla disposizione dell'art. 1 R. D. 21 giugno 1942, n. 929, la quale si riferisce espressamente all'uso esclusivo del marchio, per contraddistinguere sia i prodotti o le merci fabbricati o messi in commercio nel territorio dello Stato, sia quelli introdotti nel territorio stesso per scopi commerciali ». (Cass., 5 aprile 1957, n. 1173, cit.). L'azione di contraffazione nel caso considerato, pertanto, non è tesa a far dichiarare illecito l'atto dell'importazione in sé e per sé, bensi l'atto délia