— 508 — All’origine, il controllo ex art. 12, per espressa disposizione legislativa, doveva essere diverso e meno penetrante rispetto a quello cartolare. Anzi, il controllo cartolare doveva intendersi del tutto escluso (6). L’art. 12, infatti, precisava che il controllo doveva esercitarsi « anziché nei modi previsti dagli artt. 5 e 6 », da un magistrato che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione: ciò dava luogo ad una forma di controllo concomitante. Peraltro, non erano indicate, né lo furono successivamente, le modalità di svolgimento del controllo, sicché esso si è prestato ad assumere diverse forme, a seconda del modo in cui è stato inteso dai magistrati addetti. Sul ruolo del delegato ha senza dubbio pesato l’atteggiamento della Sezione controllo enti che ha sempre affermato la propria titolarità all’esercizio del controllo, quale organo collegiale, in tal modo confinando il delegato ad un ruolo strumentale (7). Nella prassi, contrariamente agli intendimenti del legislatore, tale forma di controllo ha ricompreso i modi del controllo cartolare (8). Spesso, infatti, la Corte, nell’esercizio del controllo, si è richiamata all’art. 16 del t.u. del 1934 (9), considerando le disposizioni contenute nella legge del 1958 specificative dei più ampi poteri attribuiti e dal testo unico. Nel corso del suo esercizio, il controllo ex art. 12 è stato esteso oltre che alla gestione finanziaria cui facevano riferimento la Costituzione e la legge del 1958, all’intera gestione dell’ente. Ciò ha po- (6) « Guai se il controllo » (sugli enti ex art. 12) « venisse fatto nel modo in cui viene fatto attualmente da parte della Corte dei conti », così Pieraccini, AC, II, IV Commissione in sede legislativa seduta del 6 marzo 1958, 2079. Che il controllo dovesse essere diverso da quello cartolare lo si ricava anche dall’intervento di Marotta che sottolinea la funzione strumentale, rispetto alla Sezione del controllo, del magistrato che assiste, AC, cit., 2079. Il magistrato che assiste non acquisisce elementi, ma riferisce alla Corte senza inceppare gli enti, con una continua richiesta di documenti, così Marotta, AC, cit., 2080. L’art. 12, fu soppresso durante la discussione in Senato e reintrodotto durante quella alla Camera. (7) Al contrario, gli enti ritenevano di non dover fornire informazioni e documenti alla Sezione in quanto il delegato al controllo avrebbe dovuto acquisire le informazioni necessarie assistendo alle riunioni degli organi collegiali che assumevano le delibere. Serrani D., Corte dei conti e controllo sugli enti, Milano, 1975, p. 57 ss., si riferisce al delegato come un « canale obbligato di informazioni ». (8) Serrani D., Corte dei conti, cit., p. 57. (9) L’art. 16 del t.u. sulla Corte dei conti chiariva che la Corte aveva diritto di chiedere ai Ministri e alle amministrazioni interessate ed agli agenti da esse dipendenti, le informazioni ed i documenti relativi alle riscossioni e alle spese e a tutte le notizie e i documenti necessari per l’esercizio delle sue attribuzioni.