Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze, LVII, 4, I, 458-474 (1998)
                     LA CORTE COSTITUZIONALE E IL PROCESSO TRIBUTARIO
                                              di Luca Antonini Università degli Studi di Como
Sommario: 1. La « giurisprudenza necessitata » e il principio dell’unicità della giurisdizione. — 2. La legittimità costituzionale della « revisione della revisione »: la sent. n. 144 del 1998. - 2.1. La giurisprudenza « non necessitata » sull’oggetto del processo tributario. - 2.2. Principio di effettività della tutela giurisdizionale: la sent. n. Ili del 1998. - 2.3. Pubblicità delle udienze « ad interesse di parte »: la sent. n. 141 del 1998. - 2.4. Un ritorno di fiamma del « particolarismo tributario »: la sent. n. 53 del 1998.  3. La disciplina del nuovo processo tributario e i
      problemi di costituzionalità ancora aperti.
1.   La «giurisprudenza necessitata» e il principio dell’unicità della giurisdizione.
      Il contenzioso tributario, nella storia della giurisprudenza della Corte costituzionale, non costituisce un capitolo particolarmente lineare: la « giurisprudenza necessitata », come la definì Allorio, sotto la spinta di evidenti prudenze ha sostanzialmente acconsentito, rispetto all’intenzione del costituente, ad una deviazione di rotta che nel tempo ha condotto ad un esito scarsamente conciliabile con il principio dell’unicità della giurisdizione (1).
      Un esame attento degli atti dell’Assemblea Costituente, infatti, dimostra con una certa evidenza che l’intenzione maturata in quella sede era di trasformare le giurisdizioni speciali preesistenti in sezioni * lo
      (1)        Cfr. Poggi, Il sistema giurisdizionale tra « attuazione » e « adeguamento » della Costituzione, Napoli, 1995, p. 385, dove, in relazione però anche al contesto più generale, si evidenzia la fragilità, al punto attuale di disarmonia con il principio dell’unicità della giurisdizione, del tentativo di proporre letture rivolte a razionalizzare l’esistente, e nel contempo si manifesta palesando la necessità di una revisione costituzionale delle norme del titolo IV il convincimento dell’« inadeguatezza dell’armonizzazione fondata sulla sola attività interpretativa; della necessità per l’interprete di cedere il passo, ed ammettere che si trova dinnanzi ad un compito che non può assumersi: quel-
lo di restituire una razionalità complessiva al sistema giurisdizionale ristabilendo l'armonia (o meglio la gerarchia) tra normativa costituzionale, legislazione ordinaria ed effettivo assetto dell’ordinamento ».