TRASFORMAZIONE DELLA DEMOCRAZIA 63 intervento, del Prefetto [spesso è accaduto, in casi, analoghi, che rifiutassero gli operai, ciò è lecito nel nuovo diritto, ma non l’astensione dei padroni] ». Seguitano altri atti eretici dei Mazzonis, leciti secondo la leg'ge scritta, illeciti secondo il nuovo diritto che va costituendosi. « Difatti, le maestranze cotoniere hanno approfittato della eccellente occasione loro fornita dalla testardaggine [eresia!] padronale, per spingersi sino alla conquista delle loro massime aspirazioni. Gli operai di Pont Cana-vese e di Torre Pedice ruppero gli indugi, si impossessarono dei due stabilimenti, vi issarono la bandiera rossa, elessero il Consiglio di fabbrica, e, senz’altro, si accinsero a gestire coinunisticamente la produzione ». E’ ciò lecito, secondo il diritto vigente? E chi se ne cura? Non gli operai, che applicano già il diritto dell’avvenire, non il governo centrale, che bada solo a non irritare la belva che lo può divorare. Erano lecite le usurpazioni dei baroni al nascere delle feudalità? E chi se ne curava? Non i baroni che, al diritto sostituivano la forza, non il re feudale, che non aveva tanta forza che bastasse per ottenere l’obbedienza dei baroni. Il problema dell’ attribuzione degli opifici non è solo giuridico, è anche economico, e sotto quest’aspetto si partisce ancora in due: do